Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41646 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41646 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATE -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il v motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generi omessa esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in qua lettura del provvedimento impugnato la motivazione risulta esente da vizi logici e vedano, in proposito, pagg. 3 e 4);
che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è conf consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in consideraz elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza di el rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
– Il Presidente