Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41107 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41107 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha riformato – escludendo l’aggravate dell’aver commesso il fatto per futili motivi e rideterminando la pena – la pronu con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato COGNOME NOME per il reato di lesion personali;
che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sul punto;
che il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comun manifestamente infondate, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficie congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o ril come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27/09/2023