Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44040 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44040 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;L
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
Ritenuto che il motivo, che peraltro si risolve nella mera proposizione di principi di diritto astratti, privi di riferimento alla pronuncia impugnata, inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello;
Ritenuto, peraltro, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo del motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettat dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del pot discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative al concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, COGNOME ed altri, Rv. 248244);
Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente escluso l’applicazione delle attenuanti generiche, in ragione della personalità dell’imputato e delle modalità della condotta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023.