Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51533 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51533 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSARI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione a diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il mancato riconoscimento, prenda in considerazione tutti gli element favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si in particolare, pag. 5);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente