Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Legittimamente Negarle?
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del Codice Penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante occasione per fare chiarezza sui criteri che guidano questa delicata valutazione, soprattutto dopo le riforme legislative che ne hanno ristretto l’applicazione.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (cosiddetto “spaccio di lieve entità”). L’imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando un vizio di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva negato la concessione delle attenuanti generiche.
La difesa sosteneva che la decisione dei giudici di merito non fosse adeguatamente giustificata. La questione centrale, quindi, non era la colpevolezza dell’imputato, ma la correttezza dei criteri utilizzati per determinare l’entità della sua pena.
La Valutazione della Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. La decisione si basa su principi ormai consolidati nella giurisprudenza penale, che meritano di essere analizzati nel dettaglio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha chiarito diversi punti fondamentali per comprendere la logica dietro al diniego delle attenuanti generiche.
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che, dopo la riforma del 2008, la sola incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente per ottenere questo beneficio. Se prima una fedina penale pulita poteva essere un elemento quasi decisivo, oggi la legge richiede qualcosa di più. Il giudice deve ricercare elementi di segno positivo concreti che possano giustificare una mitigazione della pena.
In secondo luogo, la Cassazione ha precisato che il giudice non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole menzionato dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi e rilevanti. L’importante è che la valutazione di tale rilevanza sia logica e coerente, soprattutto in relazione ai punti sollevati specificamente dall’interessato.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato due fattori cruciali:
1. L’assenza di elementi positivi: Non erano emersi elementi concreti (come il comportamento processuale, il ravvedimento, o l’impegno nel risarcire il danno) che potessero giustificare una riduzione di pena.
2. La recidività specifica: Un dato particolarmente negativo era che l’imputato, al momento del fatto, si trovava già sottoposto a una misura non custodiale per un reato dello stesso tipo. Questo elemento dimostra una particolare inclinazione a delinquere e una mancanza di rispetto per le precedenti decisioni della giustizia, rendendo quindi del tutto logico il diniego delle attenuanti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un orientamento rigoroso ma chiaro: le attenuanti generiche non sono un premio automatico, ma una valutazione discrezionale del giudice che deve essere ancorata a elementi concreti. Per l’imputato, sperare in uno sconto di pena significa dover dimostrare, attraverso il proprio comportamento prima, durante e dopo il processo, di meritare un trattamento sanzionatorio più mite. La semplice assenza di precedenti penali, soprattutto di fronte a nuovi reati commessi in violazione di misure cautelari, non è più un argomento spendibile. Questa decisione serve da monito: la valutazione della personalità del reo è un processo complesso, dove contano più i fatti positivi che la semplice assenza di quelli negativi.
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, a seguito della riforma legislativa, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per la concessione automatica delle attenuanti generiche.
Cosa può motivare il giudice a negare le attenuanti generiche?
Il giudice può legittimamente motivare il diniego sulla base della semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Nel caso specifico, è stato decisivo il fatto che l’imputato avesse commesso il reato mentre era già sottoposto a una misura non custodiale per un fatto analogo.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore e a sfavore presentati dalle parti?
No, non è necessario. La legge richiede che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, purché la sua valutazione sia motivata e non illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8745 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8745 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE COGNOME NOME nato a NAPOLI il 05/08/1997
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo vizio della motivazione in ordine diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensurat dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudic prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o r dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/202 Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha evidenziato che il ricorrente era sottopos misura non custodiale per analogo reato al momento del fatto e constatato l’assenza di element positivi da valutare ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
nIl Consigliere estensore
Il Presidente