Attenuanti generiche: la Cassazione chiarisce i limiti della motivazione
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più dibattuti nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena finale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su come il giudice debba motivare il diniego di tali circostanze, stabilendo confini precisi tra l’obbligo di spiegazione e la discrezionalità valutativa.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze previste dall’art. 62-bis del codice penale. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe considerato adeguatamente tutti gli elementi favorevoli dedotti durante il procedimento.
La decisione sulla concessione delle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno sottolineato che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame del merito, ma deve limitarsi a verificare la tenuta logica della motivazione fornita dai giudici di secondo grado.
L’obbligo di motivazione del giudice
Un punto cardine della decisione riguarda l’estensione del dovere di motivazione. Non è necessario che il magistrato prenda in esame ogni singolo dettaglio o ogni argomentazione prodotta dalle parti. Al contrario, la legge ritiene soddisfatto l’obbligo motivazionale quando il giudice indica chiaramente gli elementi che ha ritenuto decisivi per formare il proprio convincimento, implicitamente superando le tesi contrarie.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Il giudice di merito ha la facoltà di negare le attenuanti generiche basandosi esclusivamente sull’assenza di elementi positivi o sulla prevalenza di fattori negativi, come la gravità del reato o i precedenti del reo. Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva correttamente individuato i punti rilevanti che impedivano la concessione del beneficio, rendendo superfluo l’esame di ogni altra deduzione difensiva. La valutazione compiuta in sede di merito è stata ritenuta logica, coerente e priva di vizi giuridici.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il diritto alle attenuanti generiche non è automatico né scontato. La loro concessione richiede la prova di elementi di meritevolezza che vadano oltre la semplice condotta processuale o l’assenza di precedenti. Per chi intende impugnare una sentenza su queste basi, è fondamentale dimostrare una reale carenza logica nella motivazione del giudice, poiché la Cassazione non può sostituirsi a quest’ultimo nella valutazione dei fatti. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dalla norma, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Il giudice deve rispondere a ogni argomento della difesa per negare le attenuanti?
No, la Cassazione stabilisce che è sufficiente fare riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni singola deduzione della parte.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Basta l’assenza di precedenti penali per ottenere le attenuanti generiche?
No, la concessione richiede la presenza di elementi positivi che giustifichino la riduzione della pena, e il giudice può negarle evidenziando la gravità del fatto o altri elementi ostativi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51510 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51510 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il mancato riconoscimento, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, riman disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso, in data 21 novembre 2023