Attenuanti generiche: la Cassazione chiarisce i limiti del beneficio
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più dibattuti nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena finale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato i presupposti necessari per la loro concessione, confermando che la discrezionalità del giudice deve basarsi su elementi oggettivi e sulla pericolosità sociale del reo.
Il peso delle attenuanti generiche nel giudizio
Nel caso in esame, un imputato era stato condannato per il reato di danneggiamento seguito da incendio. La condotta consisteva nell’aver appiccato il fuoco all’interno del parcheggio di un’azienda, causando la distruzione di tre veicoli. La difesa ha proposto ricorso lamentando una motivazione apparente riguardo al diniego delle circostanze previste dall’art. 62-bis c.p., sostenendo che le condizioni di salute dell’imputato avrebbero dovuto giustificare una riduzione della pena.
La gravità della condotta e il rischio di propagazione
I giudici di legittimità hanno evidenziato come la sentenza impugnata fosse correttamente motivata. Il diniego delle attenuanti generiche non è stato arbitrario, ma fondato sulla particolare gravità del fatto. L’incendio, appiccato in un’area densamente occupata da mezzi, non solo ha prodotto danni ingenti, ma ha creato un pericolo concreto di propagazione incontrollata delle fiamme, mettendo a rischio la sicurezza pubblica e l’integrità della struttura aziendale.
Attenuanti generiche: i criteri per il diniego
Oltre alla gravità del reato, la Corte ha posto l’accento sulla personalità del colpevole. La presenza di precedenti penali plurimi e specifici costituisce un ostacolo significativo al riconoscimento di benefici di legge. La giurisprudenza è costante nel ritenere che lo stato di salute, pur essendo un elemento valutabile, non possa da solo neutralizzare una spiccata capacità a delinquere o la particolare efferatezza della condotta criminosa.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto le censure della difesa manifestamente infondate e non consentite in sede di legittimità. La motivazione del giudice di merito è stata giudicata logica e coerente, avendo dato rilievo prioritario alle modalità esecutive del delitto e alla recidiva dell’imputato. Il ricorso si è risolto in una critica di merito, ovvero in una richiesta di nuova valutazione dei fatti che è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al controllo della correttezza giuridica della decisione.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia conferma che le attenuanti generiche non costituiscono un diritto incondizionato del condannato, ma un potere discrezionale del giudice che deve essere esercitato bilanciando i fattori soggettivi con la gravità oggettiva del reato e i precedenti del reo.
Quando possono essere negate le attenuanti generiche?
Possono essere negate quando la gravità del reato, le modalità della condotta o i precedenti penali dell’imputato prevalgono sugli elementi a favore della difesa.
Lo stato di salute dell’imputato obbliga il giudice a ridurre la pena?
No, le condizioni di salute sono solo uno dei fattori valutabili e non garantiscono automaticamente uno sconto di pena se il fatto è grave.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50942 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50942 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore lamenta motivazione apparente con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che, invece, andavano riconosciute in ragione delle condizioni di salute dell’imputato – sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto. E ciò a fronte della motivazione della sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, che sottolinea la sussistenza di elementi che depongono negativamente per il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo (essendo il fatto più grave ascritto il delitto d danneggiamento seguito da incendio) sia alle modalità dell’incendio che ha arrecato notevoli danni (a tre veicoli), e che ancora di più ne avrebbe potuto procurare per effetto della propagazione delle fiamme, considerate le caratteristiche del sito preso di mira dall’imputato (parcheggio dell’azienda della persona offesa), sia ai precedenti penali dell’imputato (come specificato dalla sentenza di primo grado, plurimi e anche specifici).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.