Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50579 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50579 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione ai reati ascrittig (detenzione e porto illegale di pistola semiautomatica, con serbatoio contenente sette cartucce, con matricola abrasa, nonché ricettazione dell’arma di provenienza illecita, perché recante matricola abrasa).
Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO (vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., quanto all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità perché devolve censura costituita da doglianze in fatto e, comunque, si riferisce al trattamento sanzionatorio, sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (cfr. p. 3 della sentenza di appello, ove si valorizzano i gravi precedenti penali e la non significatività della confessione resa a fronte della diretta percezione degli accadimenti da parte della polizia giudiziaria).
Rilevato, dunque, che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego in ragione anche dei precedenti penali (tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME Cotiis, Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).
Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ammende. f vore della Cassa delle
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente