Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50395 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50395 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che denuncia violazione degli artt. 62bis e 133 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto:
secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, n& motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2);
la pena è stata applicata nel minimo edittale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ir ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2023