Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49069 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49069 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Catania confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Catania in data 30/09/2015, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno mesi uno giorni dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159/2011.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
3.1. La Corte d’appello di Catania ha ritenuto sussistente la contestata recidiva, richiamando di cui il COGNOME è gravato nonché ; il ricorrente si limita a riproporre la censura sollevata in atto di appello e risolta con motivazione che, sia pure stringata, risulta congrua ed adeguata, immune da censure.
3.2. Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è infine pure il secondo motivo, con il quale il ricorrente afferma carente la motivazione con la quale gli sono state negate le circostanze attenuanti generiche: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è infatti giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egl faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli RAGIONE_SOCIALE da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/09/2023