Attenuanti generiche: i limiti dell’obbligo di motivazione del giudice
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più dibattuti nel processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena finale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui il giudice di merito può legittimamente negare tali benefici, semplificando l’onere motivazionale richiesto.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una cittadina avverso una sentenza della Corte di Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62-bis del codice penale. La difesa sosteneva che il giudice di merito non avesse adeguatamente valutato tutti gli elementi potenzialmente favorevoli emersi durante il procedimento, limitandosi a una visione parziale della condotta della ricorrente.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno confermato che la decisione della Corte territoriale era pienamente conforme ai principi giurisprudenziali consolidati. Non è stata riscontrata alcuna violazione di legge o vizio di motivazione, in quanto il percorso logico seguito nel merito appariva coerente e sufficientemente giustificato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano su un principio di economia e pertinenza della decisione giudiziaria. Secondo gli Ermellini, per negare le attenuanti generiche, il giudice non deve necessariamente confutare ogni singola argomentazione della difesa o elencare tutti i fattori del caso. È invece sufficiente che la sentenza faccia riferimento a elementi negativi considerati decisivi o, in alternativa, rilevi l’assenza di elementi positivi tali da giustificare una riduzione della pena. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva correttamente individuato fattori ostativi che rendevano superfluo l’esame di ulteriori dettagli, rispettando così l’obbligo di una motivazione congrua e logica.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte evidenziano la natura rigorosa del giudizio di legittimità. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna precedente, ma anche sanzioni accessorie per la ricorrente. Quest’ultima è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare ricorsi basati su vizi reali e non su semplici divergenze valutative rispetto al merito della causa, specialmente in tema di discrezionalità del giudice nella concessione di benefici sanzionatori.
Il giudice deve analizzare tutti i motivi favorevoli per negare le attenuanti?
No, la Cassazione ha stabilito che è sufficiente indicare gli elementi negativi ritenuti decisivi o la mancanza di elementi positivi.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del processo e solitamente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Qual è la funzione delle attenuanti generiche nel sistema penale?
Servono a adeguare la pena al caso concreto, permettendo al giudice di valutare aspetti non espressamente previsti da altre norme.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48402 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48402 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscime attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisp legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è n il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavo dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli el ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto n veda, in particolare, pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.