Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5579 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5579 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di NULANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in rdine al residuo reato satellite, anche con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Ed invero, costituisce ius receptum che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057 – 01; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, COGNOME, Rv. 227142 – 01).
Così è accaduto, laddove, ai fini della dosimetria della pena, i giudici del gravame del merito, hanno dato conto (pag. 7) di avere valutato negativamente per l’odierno ricorrente, le gravi modalità del fatto e le circostanze in cui si è consumato il porto dell’arma clandestina, nonché l’allai – mante contesto criminoso nel quale si realizzava il fatto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del/della ricorr al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am mende.
Così deciso il 21/01/2026