Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6351 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6351 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 497-bis cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che deduce la manifesta illogicità d motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha esposto le ragioni per cui non ravvisato elementi passibili di favorevole apprezzamento (chiarendo in maniera congrua, logic ed analitica le ragioni per cui non ha ritenuto di valorizzare il comportamento del ricorren particolare, correttamente osservando che la collocazione risalente nel tempo dei suoi precedent non costituisca un elemento idoneo a sostenere la concessione delle attenuanti, negando che l’imputato abbia tenuto un atteggiamento effettivamente collaborativo ed evidenziando che l sue ammissioni sono intervenute quando già vi erano l’evidenza della sua responsabilità; cfr pure Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280572 – 01; Sez. 5, n. 33114 de 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 01); e tale iter non può dirsi ritualmente censurato dal ricorso che finisce col perorare un diverso apprezzamento qui non consentito;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui cons ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dell ‘ a ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnaz (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2025.