Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Questa facoltà permette al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo, ma quali sono i limiti di questa valutazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quando il diniego di tali circostanze è da considerarsi legittimo e insindacabile in sede di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Milano. L’imputato, ritenuto colpevole di un furto commesso nel maggio 2019, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: il presunto errore della Corte d’Appello nel non concedergli le attenuanti generiche.
Il Motivo del Ricorso: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
L’imputato lamentava che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato elementi a suo favore che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena. Il suo ricorso, tuttavia, si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza introdurre nuovi elementi di valutazione o evidenziare vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Il punto centrale era la contestazione della valutazione discrezionale operata dal giudice di merito.
Le Motivazioni della Cassazione: Legittimità del Diniego delle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è richiesta una disamina analitica di ogni possibile elemento favorevole all’imputato. È invece sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli aspetti ritenuti decisivi per la sua valutazione negativa.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva correttamente fondato la sua decisione su due pilastri:
1. I precedenti penali: L’imputato presentava gravi e reiterati precedenti penali, un elemento che denota una spiccata tendenza a delinquere e che, logicamente, milita contro la concessione di un beneficio.
2. La gravità del fatto: Le modalità concrete del reato commesso sono state considerate di per sé gravi, escludendo la possibilità di un trattamento sanzionatorio più mite.
La Cassazione ha sottolineato che tali valutazioni rientrano pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito e non possono essere oggetto di una nuova valutazione nel giudizio di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria, cosa che non è stata ravvisata nel caso di specie. Il ricorso è stato quindi considerato una mera riproposizione di argomenti già vagliati, configurandosi come un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, non consentito davanti alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. Per ottenere una revisione di tale decisione in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla valutazione compiuta, ma è necessario dimostrare un vizio logico-giuridico nella motivazione della sentenza. In assenza di ciò, la decisione basata su elementi concreti come la gravità del fatto e i precedenti penali dell’imputato è da ritenersi pienamente legittima. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a riprova della manifesta infondatezza del suo ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a replicare, senza elementi di novità, gli stessi motivi già respinti dalla Corte di Appello e perché la questione posta era manifestamente infondata, non essendo consentito nel giudizio di legittimità un riesame del merito.
Quali elementi sono sufficienti per negare le attenuanti generiche secondo la Cassazione?
Secondo la Corte, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi, come, nel caso specifico, i gravi e reiterati precedenti penali a carico dell’imputato e la gravità del fatto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8777 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8777 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 08/05/1968
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la condann inflitta a NOME per il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen. (fatto commes Milano il 17 maggio 2019);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze att generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi artic motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, pro questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infon posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motiv diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del gi merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che (con riferimento ai gravi e reiterati precedenti penali a carico dell’imputato e alla g fatto, vedasi pag. 3, ultimo capoverso, della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in fa della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente