Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10600 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10600 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a Milano il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/09/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonchØ alla determinazione del trattamento sanzionatorio non Ł consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non Ł stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata);
rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 e 5 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02-);
rilevato chein ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, che la Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell’imputato e della gravità del reato (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente. Il Collegio intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicchØ l’obbligo
Ord. n. sez. 3707/2026
CC – 05/03/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
di una motivazione rafforzata sussiste solo allorchØ la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, Ł sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, COGNOME, non massimata).
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 05/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME