Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10353 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10353 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che primo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena e l mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione de pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circost aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionali giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt 133 cod. pen.;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si in particolare pag. 6 della sentenza impugnata);
che, peraltro, secondo consolidato orientamento di questa Corte non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevo sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente ch riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disatte superati tutti gli altri da tale valutazione;
osservato che il secondo motivo di ricorso deduce carenze motivazionali (a) senza precisare quali sarebbero le doglianze avanzate con l’appello trascur dalla Corte territoriale; (b) evocando una lettura alternativa della cap dimostrativa delle prove senza confronto con la motivazione della sentenz impugnata e senza la puntuale indicazione dei vizi logici dai quali la st sarebbe affetta; contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello forniva esaustiva e persuasiva valutazione in ordine alla sussistenza del reato contes evidenziando come la responsabilità fosse confermata sia dalle prove dichiarati raccolte sia da quelle documentali (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso, 03/02/2026