Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10192 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10192 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME, con unico motivo, deduce l’inosservanza degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello ha posto a fondamento di questo apprezzamento i precedenti penali dell’imputato, pur ritenuti inidonei a fondare l’applicazione della recidiva, e non ha considerato la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato;
Considerato che le censure sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentite in sede di legittimità;
Ritenuto ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244);
Considerato che la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione, tutt’altro che illogica, di escludere l’applicazione delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell’imputato e del carattere violento e gravemente minaccioso della propria condotta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 20 febbraio 2026.