Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7420 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7420 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte d’appello di Genova dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza con cui in data 5.5.2025 la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia del 20.3.2023, ha ridotto la pena inflittagli per due reati di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2001, rideterminandola nella misura di un anno e otto mesi di reclusione;
Rilevato che il ricorso censura la mancanza di motivazione in ordine al diniego della concessione all’imputato delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che, invece, la sentenza impugnata Ł provvista di ampia e condivisibile motivazione, con la quale vengono richiamati i numerosi, gravi e specifici precedenti penali, ritenuti indicativi della propensione dell’imputato alla violazione – come nel caso di specie dei provvedimenti della pubblica autorità, nonchØ la mancanza di specifici elementi positivi valutabili in senso favorevole all’imputato e la irrilevanza delle circostanze evidenziate nell’atto di appello (la presunta ammissione di responsabilità, da intendersi quanto meno come probatoriamente superflua);
Ritenuto, pertanto, che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01) e, comunque, con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell’8/6/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01).
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
– Relatore –
Ord. n. sez. 17588/2025
CC – 04/12/2025
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME