Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9464 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9464 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 3572/2026
CC – 03/03/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME, nata a XXXXXXXXil XXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d’appello di Catanzaro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME; Visti i motivi nuovi depositati il 16 febbraio 2026;
considerato che i primi due stringatissimi motivi di ricorso non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto solo formalmente volti a contestare – in un’ottica prettamente di merito – presunti difetti della motivazione, senza specificare la propria effettiva portata censoria,con particolare riguardo alla insussistenza dell’alibi (congruamente chiarita dalla sentenza impugnata, pp. 5-6);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, Ł manifestamente infondato, in quanto i giudici di appello, ponendo a base del diniego la gravità del fatto e i numerosi precedenti penali a carico dell’imputata, hanno congruamente assolto all’onere argomentativo sul punto, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693-01; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444-01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 27478301; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826-01);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
che l’inammissibilità del ricorso travolge, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., i motivi aggiunti (peraltro, le nuove doglianze risulterebbero anch’esse non consentite, dal momento che presuppongono una rilettura della piattaforma investigativa impossibile nel giudizio di legittimità);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.