Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48026 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48026 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 03 maggio 2023 la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 25 novembre 2022, ha condanNOME NOME COGNOME per più violazioni dell’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, accertate nell’aprile 2019.
La Corte di appello ha dichiarato infondati i motivi di impugnazione nel merito, per essere le tesi difensive del tutto sfornite di prova, ha confermato il diniego delle attenuanti generiche per la mancanza di elementi positivi apprezzabili, a fronte dei numerosi precedenti penali e all’assenza di resipiscenza, ed ha confermato la pena già inflitta, motivandone la congruità, per la gravità dei fatti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al diniego delle attenuanti generiche, motivato in modo generico.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità.
La ricorrente si limita a riproporre i motivi di appello e le ragioni già esposte per la richiesta delle attenuanti generiche, senza confrontarsi con la motivazione di secondo grado, che è ampia ed esaustiva sul punto. In particolare la sentenza ha valutato l’inesistenza di elementi valutabili positivamente e la sussistenza, al contrario, di numerosi motivi che ostano al riconoscimento di tale beneficio, quali i plurimi precedenti penali e la mancanza di gesti di resipiscenza. Inoltre, nel valutare la congruità della pena irrogata dal giudice di primo grado, ha sottolineato la gravità della condotta tenuta, avendo la ricorrente violato ripetutamente la misura di prevenzione in meno di venti giorni, venendo, in un caso, addirittura sorpresa nella flagranza di commissione di un furto.
A fronte di tale adeguata motivazione, il ricorso omette di indicare gli elementi favorevoli all’imputata, emergenti dagli atti, che sarebbero stati obliterati dai giudici di merito, ovvero omettere di evidenziare in cosa consisterebbe l’asserita violazione dei criteri previsti dall’art. 62-bis cod.pen., ed incorre così nel vizio di genericità e aaspecificità.
Si deve infatti ribadire che l’omessa valutazione di alcuni dei parametri stabiliti dall’art. 133 cod.pen. non costituisce una violazione di legge, dal momento che, secondo il consolidato principio di questa Corte, «In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferim a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato.» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693). Inoltre questa Corte ha anche statuito che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). La sentenza impugnata ha applicato correttamente tali principi, fornendo una motivazione precisa ed esaustiva; non sussistono, pertanto, ragioni per il suo annullamento.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Presidente
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