Attenuanti Generiche: la Cassazione chiarisce i limiti della discrezionalità del Giudice
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e la sua negazione deve essere correttamente motivata. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: per negare le attenuanti, non è necessario un esame analitico di ogni singolo elemento, ma è sufficiente una valutazione focalizzata sugli aspetti ritenuti decisivi. Il caso in questione riguarda un ricorso avverso una condanna per un reato in materia di stupefacenti, in cui l’imputato lamentava proprio la mancata concessione di tale beneficio.
I Fatti del Caso
L’imputato, già condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 (fatto di lieve entità), ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza era relativo al diniego delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi favorevoli all’imputato, optando per una decisione negativa.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È sufficiente, infatti, che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la valutazione, lasciando che tutti gli altri vengano implicitamente disattesi o superati da tale giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente basato la sua decisione su due elementi di particolare gravità, ritenuti prevalenti su ogni altro possibile fattore positivo.
Il primo elemento era la presenza di un precedente penale specifico, indicativo di una certa inclinazione a commettere reati della stessa natura.
Il secondo, e forse più significativo, era la circostanza che il reato fosse stato commesso mentre l’imputato si trovava già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Questo fatto dimostra un’evidente noncuranza per i provvedimenti dell’autorità giudiziaria e una spiccata capacità a delinquere, elementi che rendono ingiustificata la concessione di un beneficio premiale come le attenuanti generiche. La Corte ha quindi ritenuto la motivazione della sentenza impugnata del tutto logica e adeguata, respingendo il ricorso.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza il principio secondo cui la valutazione delle attenuanti generiche è un giudizio ampiamente discrezionale del giudice di merito, il cui sindacato in sede di legittimità è limitato alla verifica della logicità e coerenza della motivazione. In pratica, la decisione sottolinea che la condotta complessiva dell’imputato, inclusi i precedenti penali e il comportamento tenuto durante l’esecuzione di altre misure giudiziarie, assume un peso determinante. Commettere un nuovo reato mentre si è già sotto il controllo dell’autorità giudiziaria è una circostanza che, da sola, può legittimamente precludere l’accesso a qualsiasi forma di sconto di pena basato sulla clemenza.
Quali sono i criteri per negare le attenuanti generiche?
Secondo la Corte, il giudice non deve analizzare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma può basare la sua decisione sugli aspetti che ritiene decisivi. Gli altri elementi si considerano implicitamente superati dalla valutazione complessiva.
Commettere un reato mentre si è sottoposti a una misura cautelare ha conseguenze sulla pena?
Sì, la sentenza conferma che commettere un reato mentre si è sottoposti a una misura cautelare, come l’obbligo di firma, è un fattore negativo molto rilevante che può giustificare pienamente il diniego delle attenuanti generiche.
Qual è stato l’esito finale del ricorso in Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46629 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46629 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); in tal senso la Corte ha evidenziato, oltre alla presenza di un precedente specifico, il fatto che il reato fosse stato commesso mentre l’imputato si trovava sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023