Attenuanti Generiche: Quando il Diniego è Legittimo
Le attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali elementi possono giustificare un diniego, sottolineando l’importanza del comportamento processuale e dei precedenti dell’imputato.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per una serie di reati commessi nella stessa giornata: tentativo di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni volontarie e porto di oggetti atti ad offendere. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado e riducendo la pena, confermava la responsabilità penale per tutti i capi d’imputazione.
L’Oggetto del Ricorso: il Mancato Riconoscimento delle Attenuanti Generiche
L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato, negandogli così un’ulteriore riduzione della pena.
La Decisione della Corte: il Diniego delle Attenuanti Generiche è Giustificato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo i giudici supremi, la decisione della Corte d’Appello di non concedere le attenuanti generiche era basata su una motivazione sufficiente, logica e non contraddittoria. Pertanto, la decisione impugnata non presentava i vizi lamentati dal ricorrente.
Le Motivazioni
La Corte ha evidenziato che la motivazione della sentenza di appello era solida e ben argomentata. I giudici di merito avevano correttamente escluso la concessione del beneficio sulla base di due elementi cruciali:
1. Precedente Specifico di Polizia: La presenza di un precedente specifico a carico dell’imputato è stata considerata un indice negativo significativo, che deponeva contro la sua ‘meritevolezza’.
2. Comportamento Processuale Non Collaborativo: L’atteggiamento tenuto dall’imputato durante il procedimento è stato valutato negativamente. Un comportamento non collaborativo è un fattore che il giudice può legittimamente considerare per negare le attenuanti.
La Cassazione ribadisce che il riconoscimento delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice. Tale discrezionalità deve essere esercitata con una motivazione che dia conto delle ragioni della decisione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione adeguata, fondata su elementi di fatto concreti e pertinenti, rendendo il suo giudizio incensurabile in sede di legittimità. Essendo il ricorso inammissibile, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per sperare di ottenere le attenuanti generiche, non basta semplicemente richiederle. È necessario che non emergano elementi negativi di particolare rilievo. Un passato criminale, specialmente se specifico per il tipo di reato commesso, e un atteggiamento ostativo o non collaborativo durante il processo sono ostacoli difficilmente superabili. La decisione del giudice deve basarsi su una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e delle circostanze del reato, e una motivazione che si fonda su tali elementi concreti è, come in questo caso, pienamente legittima.
Avere un precedente specifico impedisce di ottenere le attenuanti generiche?
Sì, secondo questa ordinanza, la sussistenza di un precedente specifico di polizia è un elemento di meritevolezza negativo che può legittimamente portare il giudice a negare la concessione delle attenuanti generiche.
Quale comportamento processuale può influire sulla concessione delle attenuanti generiche?
Un comportamento processuale non collaborativo da parte dell’imputato è un fattore che il giudice può valutare negativamente e utilizzare come motivazione per non riconoscere le attenuanti generiche.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46552 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46552 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 20 dicembre 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Bari il 26 maggio 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l’imputato responsabile dei reati di tentativo di furto aggravato (capo n. 1), resistenza a pubblico ufficiale (capo n. 2), lesioni volontarie (capo n. 3) e porto di oggetto atto ad offendere (capo n. 4), fatti tutti commessi il 16 maggio 2022, in conseguenza condannandolo, con l’aumento per la continuazione tra i reati ed operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto.
Il ricorrente si affida ad un unico, complessivo, motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione, quanto al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato: infatti l’unico motivo ha ad oggetto il trattamento punitivo, che, tuttavia, risulta sorretto da sufficiente, non illogic non incongrua motivazione, leggendosi alla p. 4 della sentenza impugnata che difettano nel caso di specie elementi di meritevolezza per il riconoscimento delle attenuanti innominate, che sussiste un precedente specifico di polizia e che l’imputato ha tenuto un comportamento processuale non collaborativo.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023.