Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma la Sufficienza di una Motivazione Sintetica per il Diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, capace di incidere profondamente sulla determinazione della pena. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo l’onere di motivazione che grava sul giudice quando decide di non concedere tale beneficio. Con l’Ordinanza n. 45407/2023, i giudici supremi hanno chiarito che per negare le attenuanti è sufficiente una motivazione sintetica, purché ancorata a elementi concreti e decisivi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due imputati, condannati in primo e secondo grado per diversi reati. Il primo imputato era stato ritenuto responsabile di furto aggravato, omissione di soccorso a seguito di incidente stradale e lesioni colpose. La seconda imputata, invece, era stata condannata per favoreggiamento personale.
Entrambi, attraverso il loro difensore, si sono rivolti alla Corte di Cassazione lamentando un unico motivo comune: la Corte d’Appello di Bologna aveva errato nel non concedere loro le circostanze attenuanti generiche, omettendo a loro dire una motivazione adeguata a sostegno di tale diniego. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato correttamente gli elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo il motivo presentato come ‘manifestamente infondato’. La decisione si basa su un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici supremi hanno stabilito che la Corte d’Appello aveva operato correttamente, facendo ‘buon governo del principio di diritto’ che regola la materia.
Di conseguenza, la condanna degli imputati è diventata definitiva. Oltre a ciò, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati inammissibili.
Le Motivazioni: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il cuore dell’ordinanza risiede nella spiegazione del perché la motivazione della Corte d’Appello fosse da considerarsi adeguata, nonostante la sua sinteticità. La Cassazione ha ribadito un principio cruciale: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessaria una disamina analitica e prolissa di tutti gli elementi potenzialmente favorevoli all’imputato. È invece sufficiente che il giudice di merito faccia un ‘congruo riferimento’ agli elementi che ha ritenuto decisivi o rilevanti per la sua decisione.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva evidentemente individuato elementi specifici (non dettagliati nell’ordinanza ma presupposti come esistenti nel fascicolo processuale) che giustificavano la non concessione del beneficio. La Cassazione, non potendo riesaminare i fatti, ha limitato il suo giudizio alla correttezza logico-giuridica della motivazione, ritenendola immune da vizi. In altre parole, la Corte d’Appello ha fornito una ragione valida per la sua scelta, e questo è bastato a rendere la sua decisione legittima.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza, pur non introducendo elementi di novità, consolida un importante principio per la prassi giudiziaria. Essa chiarisce che la difesa non può limitarsi a contestare genericamente il diniego delle attenuanti, ma deve individuare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione del giudice. Per gli imputati, significa che la speranza di ottenere uno ‘sconto di pena’ tramite le attenuanti generiche dipende dalla capacità di dimostrare concretamente la presenza di elementi positivi e meritevoli di valutazione (come la confessione, il risarcimento del danno, un buon comportamento processuale), e non dalla mera assenza di elementi negativi.
Per i giudici, invece, rappresenta la conferma che la loro discrezionalità, sebbene ampia, deve sempre essere esercitata attraverso una motivazione che, seppur sintetica, dia conto del percorso logico seguito, ancorandosi a elementi concreti desunti dagli atti processuali. La pronuncia sottolinea l’equilibrio tra la necessità di motivare le decisioni e l’esigenza di economia processuale, evitando motivazioni superflue quando il nucleo della decisione è espresso in modo chiaro e sufficiente.
Per quale motivo gli imputati hanno fatto ricorso in Cassazione?
Gli imputati hanno presentato ricorso contestando unicamente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello.
È necessario che il giudice motivi in modo dettagliato il diniego delle attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, per motivare il diniego del beneficio è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza la necessità di un’analisi approfondita di ogni aspetto.
Qual è stato l’esito finale del ricorso?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45407 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45407 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA NOME nato a CESENATICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME e NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Rimini ha affermato la penale responsabilità:
del primo imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 4), cod. pen. (capo A); art. 189, commi 1, 6 e 7, c.d.s. (capo B); 590 cod. pen. (capo C);
della seconda imputata in ordine al delitto di cui all’art. 378 cod. pen. (capo D);
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, comune a entrambi gli imputati, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato atteso che la corte territoriale ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/07/2023