Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3283 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3283 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANZARO il 25/10/1984
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’art. 62-bis cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevol sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un c riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assen elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valut (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 2, n 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01);
che, inoltre, in tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscime dell’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., non imp necessariamente, data la diversità dei relativi presupposti, il riconoscimento d attenuanti generiche (cfr. Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, COGNOME, Rv. 286921 – 07; Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, COGNOME, Rv. 276111 – 02);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincime (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.