Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma la Discrezionalità del Giudice
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle modalità del fatto. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla decisione del giudice di merito di negarle, confermando un orientamento consolidato.
Il Caso: Un Ricorso Contro la Determinazione della Pena
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. Il ricorrente lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione a due aspetti cruciali: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, di conseguenza, la determinazione della pena finale. Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo presentato come manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno sottolineato come la motivazione della sentenza impugnata fosse del tutto esente da vizi logici e giuridici. La decisione si fonda su un principio cardine della giurisprudenza di legittimità.
Il Principio di Diritto Affermato
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È invece sufficiente che egli fondi la sua decisione su quelli che ritiene decisivi o rilevanti per il giudizio, oppure che evidenzi una generale assenza di elementi positivi che possano giustificare una riduzione di pena. Una volta effettuata questa valutazione selettiva e motivata, tutti gli altri elementi si considerano implicitamente superati o disattesi.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte di Cassazione è lineare e si allinea perfettamente alla sua giurisprudenza precedente. I giudici hanno constatato che la Corte d’Appello aveva correttamente applicato questo principio. La sentenza di secondo grado (richiamata a pagina 2 del provvedimento impugnato) aveva fornito una spiegazione logica e giuridicamente corretta per il diniego, rendendo l’impugnazione priva di fondamento. Il ricorso è stato quindi respinto non perché gli argomenti della difesa fossero irrilevanti in astratto, ma perché la valutazione del giudice di merito era stata sufficientemente motivata e, come tale, insindacabile in sede di legittimità. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce la notevole discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare una serie di elementi potenzialmente favorevoli all’imputato, ma è cruciale dimostrare perché tali elementi siano così positivi e rilevanti da rendere illogica una decisione di diniego. La motivazione del giudice, seppur sintetica, purché ancorata a elementi concreti e decisivi, è difficilmente scalfibile davanti alla Corte di Cassazione. La decisione sottolinea l’importanza di una motivazione chiara e focalizzata, che giustifichi il trattamento sanzionatorio senza perdersi nell’analisi di ogni singolo dettaglio processuale.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione, non è necessario. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi o alla semplice assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione.
Cosa succede se il motivo di ricorso contro il diniego delle attenuanti è considerato ‘manifestamente infondato’?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Qual è il valore di una motivazione del giudice di merito che si conforma a un principio consolidato della giurisprudenza?
Una motivazione che segue un principio di diritto già consolidato dalla giurisprudenza di legittimità è considerata esente da vizi logici e giuridici, rendendo molto difficile un suo annullamento in sede di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44415 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44415 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Vittoria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2022 della Corte d’appello di Catania
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul trattamento sanzionatorio è esente da vizi logici e giuridici (si veda la pag. 2 della sentenza impugnata) e conforme al principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti o all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.