Attenuanti generiche: discrezionalità del giudice e limiti al ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali della valutazione del giudice nel processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 43056 del 2023, offre un importante chiarimento sui limiti entro cui la decisione di negare tali attenuanti può essere contestata in sede di legittimità. Il caso analizzato fornisce uno spunto fondamentale per comprendere come la Corte valuti la congruità della motivazione del giudice di merito.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputata era stata riconosciuta colpevole di una serie di reati, tra cui concorso in spendita di monete false, truffa e furto aggravato. I reati erano stati unificati sotto il vincolo della continuazione, con la contestazione della recidiva, portando a una condanna a due anni e sei mesi di reclusione e 900 euro di multa.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del codice penale.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche al vaglio della Cassazione
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte riguardava la legittimità della decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la motivazione fosse insufficiente e illogica. Tuttavia, la Cassazione ha rigettato tale tesi, dichiarando il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato.
La Corte ha richiamato un principio consolidato nella sua giurisprudenza: il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione e analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti o dedotto dalle parti. È infatti sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la valutazione, implicitamente superando e disattendendo tutti gli altri.
La Motivazione Congrua ed Esente da Illogicità
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha riscontrato che la sentenza impugnata (specificatamente a pagina 3, come menzionato nell’ordinanza) conteneva una motivazione “congrua ed esente da evidenti illogicità”. Questo significa che il ragionamento della Corte d’Appello, pur non avendo esaminato punto per punto ogni potenziale elemento a favore dell’imputata, era stato ritenuto logico, coerente e sufficiente a giustificare la decisione di negare il beneficio. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato giudicato non consentito in sede di legittimità, dove non è possibile effettuare una nuova valutazione dei fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione di inammissibilità su due pilastri. In primo luogo, ha evidenziato che il ricorso non presentava una vera e propria violazione di legge, ma tentava di sollecitare una rivalutazione del merito della decisione, attività preclusa in sede di legittimità. In secondo luogo, ha riaffermato il principio secondo cui la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche può essere sintetica, purché si basi su elementi concreti e decisivi che giustifichino la scelta del giudice. La valutazione del giudice di merito è ampiamente discrezionale e può essere censurata in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, circostanze non riscontrate nel caso in esame.
Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un punto cruciale per la difesa tecnica: un ricorso per cassazione incentrato sul diniego delle attenuanti generiche ha scarse possibilità di successo se si limita a contestare la valutazione discrezionale del giudice di merito senza dimostrare un’evidente illogicità o una carenza totale nella motivazione. Per la Corte Suprema, è sufficiente che il giudice di merito identifichi e valorizzi gli elementi più rilevanti per la sua decisione, senza essere tenuto a redigere un’analisi minuziosa di ogni aspetto procedimentale. La decisione ha comportato per la ricorrente, oltre alla conferma della condanna, il pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’unico motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità, in quanto la motivazione della corte d’appello era congrua e logica.
Qual è il principio affermato dalla Corte riguardo alla motivazione per il diniego delle attenuanti generiche?
Il principio è che il giudice di merito non deve necessariamente considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli presentati, ma è sufficiente che basi la sua motivazione su quelli ritenuti decisivi o rilevanti, superando implicitamente tutti gli altri.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43056 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43056 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sui ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PAGANI I DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza d 07.11.2022 con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia primo grado emessa in data 19.12.2018 dal G.M. del Tribunale di Torre Annunziata che aveva accertato la responsabilità dell’imputata per i reati di cui agli art 455 cod. pen. di cui al capo a), 640 cod. pen. di cui al capo b), 110,455 cod. di cui al capo c), 640 cod. pen. di cui al capo d) e 624, 625 n.2 cod. pen. di capo e), e l’aveva condannata, unificati i reati sotto il vincolo della continu con la contestata recidiva, alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed 900,00 di multa;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio motivazione in relazione all’art.62 bis cod. pen. non è consentito in se legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 de sentenza impugnata) di una motivazione congrua ed esente da evidenti illogicità anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevo sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente ch riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disatt superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.