Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso in Cassazione
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto, ma una valutazione discrezionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questa discrezionalità e i limiti entro cui una decisione di diniego può essere contestata.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato sosteneva che il giudice di secondo grado avesse errato nel non concedergli questo beneficio, chiedendo alla Suprema Corte di ribaltare tale decisione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che la contestazione, così come formulata, non era ammissibile in sede di legittimità. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché le attenuanti generiche sono state negate?
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di merito, affidato alla discrezionalità del giudice che valuta i fatti. Tale giudizio non può essere riesaminato in sede di legittimità, se non in presenza di un vizio logico palese ed evidente nella motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ha specificato un punto cruciale: per motivare il diniego delle attenuanti, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli all’imputato, siano essi dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È invece sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi per la sua valutazione negativa. La scelta di valorizzare alcuni elementi piuttosto che altri implica, implicitamente, che i restanti siano stati considerati non rilevanti o comunque superati da quelli posti a fondamento della decisione.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse esente da “evidenti illogicità”, rendendo così il ricorso manifestamente infondato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza l’ampia discrezionalità dei giudici di merito nella concessione o nel diniego delle attenuanti generiche. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Difficoltà di impugnazione: Diventa molto difficile contestare con successo in Cassazione un diniego, a meno che la motivazione del giudice non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
2. Centralità della motivazione: L’onere per il giudice di merito non è elencare tutti gli aspetti del caso, ma costruire un percorso argomentativo coerente e fondato sugli elementi ritenuti più significativi per la decisione.
3. Strategia difensiva: Per la difesa, diventa essenziale non solo elencare elementi a favore, ma argomentare la loro decisività in modo da rendere più difficile per il giudice ignorarli o superarli con una motivazione superficiale.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo in casi limitati. Il ricorso è ammissibile unicamente se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, non per un semplice riesame della sua scelta discrezionale.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve esaminare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No. Secondo l’orientamento della Corte, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi per la sua valutazione, anche se ciò comporta il superamento o la mancata menzione di altri elementi favorevoli.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Il ricorrente, inoltre, viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro stabilita dalla Corte in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40775 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40775 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanz attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessa che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti gene prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o r dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque ri rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente