Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti alla Discrezionalità del Giudice
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri che legittimano il diniego di tali circostanze, offrendo importanti chiarimenti sulla sufficienza della motivazione del giudice di merito. Il caso in esame riguarda un imputato che, trovandosi agli arresti domiciliari, aveva danneggiato il proprio braccialetto elettronico.
Il Caso: Domiciliari Violati e Ricorso in Cassazione
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello, presentava ricorso in Cassazione lamentando una duplice violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’eccessiva quantificazione della pena. A suo dire, i giudici di merito non avevano adeguatamente giustificato la decisione di non applicare la diminuzione di pena prevista dall’articolo 62 bis del codice penale. L’imputato, al momento dei fatti, si trovava in regime di arresti domiciliari e la sua condotta era stata aggravata dal danneggiamento del dispositivo di controllo elettronico, un gesto considerato di notevole gravità.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno confermato la correttezza della decisione della Corte territoriale, ritenendo la motivazione fornita pienamente adeguata e priva di illogicità. La sentenza impugnata aveva evidenziato due elementi chiave per giustificare il diniego: da un lato, l’assenza di elementi positivi e meritevoli di valutazione a favore dell’imputato; dall’altro, la presenza di precedenti penali a suo carico. Questi due fattori, secondo la Cassazione, sono sufficienti a sostenere una decisione di rigetto dell’istanza di concessione delle attenuanti.
Le Motivazioni: Precedenti Penali e Gravità della Condotta
La Corte ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato: per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti. È sufficiente, invece, che si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Nel caso di specie, i precedenti penali e la mancanza di aspetti positivi della condotta erano stati correttamente identificati come decisivi.
Inoltre, per quanto riguarda la dosimetria della pena, la Cassazione ha ricordato che la sua quantificazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. La pena inflitta è stata considerata congrua in relazione all’elevato disvalore penale e sociale della condotta. Il danneggiamento del braccialetto elettronico è stato interpretato come un atto di alta violenza e di palese disprezzo delle prescrizioni imposte, giustificando una sanzione severa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche non è un atto dovuto, ma una scelta discrezionale del giudice basata su elementi concreti. La presenza di precedenti penali e l’assenza di segnali di ravvedimento o di elementi positivi di personalità possono legittimamente fondare un diniego. Inoltre, la gravità intrinseca del fatto, come il deliberato danneggiamento di uno strumento di controllo giudiziario, assume un peso determinante nella valutazione complessiva, sia per le attenuanti sia per la commisurazione della pena finale. La decisione sottolinea l’importanza per la difesa di evidenziare concretamente in appello gli elementi positivi su cui fondare la richiesta di attenuanti, poiché la loro semplice enunciazione non è sufficiente a vincolare la decisione del giudice.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e sfavore dell’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali o la gravità del fatto, ritenendo così superati tutti gli altri.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare il diniego delle attenuanti generiche in questo caso?
La Corte ha considerato due elementi principali: la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato e l’assenza di elementi positivi a suo favore che potessero giustificare una riduzione della pena.
Danneggiare il braccialetto elettronico può influenzare la valutazione sulla pena?
Sì. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che il danneggiamento del braccialetto elettronico fosse un’azione connotata da un ‘alto grado di violenza’ e un significativo ‘disvalore penale e sociale’, giustificando così la congruità della pena inflitta senza attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2134 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2134 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a BRONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punti di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di dosimetria della pena è manifestamente infondato;
che, quanto al diniego della diminuente di cui all’art. 62 bis cod. pen, la Corte territoriale (pag. 2 della sentenza) ha evidenziato, da un lato, l’assenza di elementi positivi valorizzabili in tal senso (che peraltro nell’atto di appello non erano stat evidenziati) e, dall’altro, la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato; la motivazione al riguardo non è stata pertanto omessa ed è esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferime a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 – 01);
che, con riferimento alla quantificazione della pena, deve ribadirsi il consolidato principio di legittimità secondo cui la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01); nel caso di specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso lo specifico riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva la congruità della pena irrogata rispetto al disvalore penale e sociale della condotta, connotata da alto grado di violenza esercitata sul braccialetto elettronico ad opera dell’imputato che si trovava in regime di arresti domiciliari);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.