Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4810 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4810 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CALCINATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto anzi corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte, secondo il quale non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 d 26/10/2018, COGNOME, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, per violazione dell’art. 133, cod. pen. nella determinazione della pena, è anch’esso non consentito in sede di legittimità, atteso che è da ritenersi inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.);
che la corte di merito ha adeguatamente motivato con riferimento alla congruità della pena e al diniego di applicazione delle predette attenuanti, in ragione della mancanza di elementi positivi che ne giustifichino il riconoscimento, corroborata, altresì, dalla personalità dell’autrice, dedita alla commissione di reati contro il patrimonio – come attestato dai plurimi precedenti penali specifici – e dalla sua condotta processuale non collaborativa (si veda pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 gennaio 2026.