Attenuanti generiche: quando i precedenti penali giustificano il diniego
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento cruciale a disposizione del giudice per personalizzare la pena, adattandola alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi che governano la valutazione del giudice, sottolineando come la presenza di precedenti penali possa legittimamente fondare una decisione di diniego, specialmente in assenza di elementi positivi di contrappeso.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. L’imputato era stato condannato per il reato di tentata estorsione. L’unico motivo di doglianza sollevato in sede di legittimità riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale aveva errato nel motivare il proprio diniego, incorrendo in un vizio di motivazione.
La Decisione della Corte e il Principio sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la correttezza della decisione impugnata. Gli Ermellini hanno ricordato un principio consolidato nella loro giurisprudenza: il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti. È sufficiente che egli faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, comunque, più rilevanti ai fini della sua decisione.
Il Ruolo dei Precedenti Penali
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva basato la sua valutazione negativa sulla ‘sussistenza di molteplici procedimenti penali a carico del ricorrente’. Questi precedenti sono stati interpretati come una chiara ‘espressione della sua capacità criminale’. A fronte di un quadro così negativo, e in assenza di ‘elementi positivamente valorizzabili’, il giudice ha ritenuto di non poter concedere il beneficio.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la logicità e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la motivazione della Corte di Appello era esente da ‘evidenti illogicità’, il ricorso non poteva trovare accoglimento. La valutazione circa la concessione o meno delle attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla distinzione netta tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il giudice di merito ha il compito di valutare tutte le circostanze del caso concreto per determinare la pena più adeguata. In questo contesto, la biografia criminale dell’imputato è un fattore di primaria importanza. Una serie di precedenti penali, soprattutto se specifici o gravi, può essere considerata un indice affidabile della personalità del reo e della sua pericolosità sociale. La Corte di Cassazione, dal canto suo, interviene solo quando il ragionamento del giudice inferiore è palesemente errato, contraddittorio o del tutto assente, non quando è semplicemente non condiviso dal ricorrente. La decisione della Corte di Appello di valorizzare i precedenti penali come elemento preponderante e decisivo per il diniego delle attenuanti è stata ritenuta una scelta logica e giuridicamente corretta, e quindi non censurabile.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: per ottenere le attenuanti generiche, non basta l’assenza di elementi negativi specifici legati al reato commesso, ma è necessario che emergano elementi positivi concreti sulla personalità dell’imputato o sulle modalità del fatto, che possano bilanciare eventuali aspetti negativi come i precedenti penali. La semplice richiesta del beneficio, senza addurre prove di un percorso di ravvedimento o di una ridotta capacità a delinquere, ha scarse probabilità di successo, specialmente di fronte a un passato criminale significativo. La decisione della Cassazione conferma la piena discrezionalità del giudice di merito in materia e restringe le possibilità di impugnazione a casi di manifesta illogicità della motivazione.
È possibile ricorrere in Cassazione per il semplice fatto che il giudice non ha concesso le attenuanti generiche?
No, non è sufficiente. Il ricorso è ammissibile solo se si dimostra un ‘vizio di motivazione’, cioè un’illogicità evidente o una mancanza di motivazione nella decisione del giudice di merito. La Cassazione non riesamina nel merito la scelta, ma ne controlla solo la logicità.
Quali elementi può considerare un giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può basarsi su elementi ritenuti decisivi, come la sussistenza di molteplici procedimenti penali a carico dell’imputato. Questi possono essere visti come espressione di una spiccata capacità criminale, giustificando il diniego in assenza di elementi positivi da valorizzare.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato nel decidere sulle attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione, senza dover prendere in considerazione e confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4563 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4563 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte di appello di Catania dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con riferimento al reato di cui all’art. 629 cod. pen., realizzato nella forma tentata, non Ł consentito in sede di legittimità in presenzadi una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione ( si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata in cui la Corte di appello di Catania, tra gli elementi a sostegno del diniego, evidenzia in particolare la sussistenza di molteplici procedimenti penali a carico del ricorrente quale espressione della sua capacità criminale in mancanza di elementi positivamente valorizzabili);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 1349/2026
CC – 27/01/2026
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