Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma la Legittimità del Diniego Basato sui Precedenti Penali
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato e alle circostanze del reato. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini della discrezionalità del giudice, chiarendo come i precedenti penali e la propensione a delinquere possano costituire una base solida e sufficiente per negare tale beneficio.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato per reati quali rissa e lesioni, veniva giudicato per ulteriori e gravi delitti: resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale, detenzione di arma clandestina e detenzione a fini di spaccio di cocaina. La Corte d’Appello, nel confermare la sua responsabilità, negava la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’imputato proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio su questo punto. A suo avviso, la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato gli elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione di pena.
La Valutazione delle attenuanti generiche da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, il ricorso non faceva altro che riproporre censure già correttamente esaminate e respinte dal giudice di merito. La decisione della Corte d’Appello era, infatti, fondata su argomenti giuridici corretti e su una motivazione priva di illogicità.
La Corte di Cassazione ha sottolineato come la motivazione del diniego fosse pienamente giustificata dai precedenti penali dell’imputato. Questi precedenti, relativi a reati violenti, sono stati ritenuti un chiaro indicatore della “propensione del soggetto alla commissione di atti di natura violenta”, in linea con i reati oggetto del nuovo giudizio. Tale valutazione rende la decisione insindacabile in sede di legittimità.
Il Principio di Diritto Affermato
Il punto centrale dell’ordinanza risiede nel richiamo a un consolidato principio giurisprudenziale. Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È sufficiente, invece, che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Una volta effettuata questa valutazione, tutti gli altri elementi si considerano implicitamente superati o disattesi.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano sulla coerenza logica della decisione impugnata. La Corte d’Appello aveva correttamente individuato nei precedenti penali un elemento ostativo alla concessione del beneficio. Questa valutazione negativa, incentrata sulla pericolosità sociale e sulla personalità dell’imputato, è stata considerata sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti. La Suprema Corte, pertanto, non ha ravvisato alcuna violazione di legge né alcun difetto motivazionale che potesse invalidare la sentenza di secondo grado. La decisione di negare le attenuanti, basata su un giudizio complessivo sulla personalità dell’imputato come desunta dai suoi trascorsi giudiziari, è un esercizio legittimo del potere discrezionale del giudice di merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia consolida un orientamento di fondamentale importanza pratica. Dimostra che, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, una valutazione negativa della personalità dell’imputato, se logicamente argomentata e basata su elementi concreti come i precedenti penali specifici, è sufficiente a sorreggere la decisione. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare elementi potenzialmente favorevoli, ma è necessario argomentare in modo convincente sul perché questi dovrebbero prevalere sugli aspetti negativi evidenziati dal giudice. Per i giudici, conferma la possibilità di motivare in modo sintetico ma pregnante, concentrandosi sugli aspetti ritenuti più significativi per la decisione.
I precedenti penali possono giustificare da soli il diniego delle attenuanti generiche?
Sì, secondo l’ordinanza, i precedenti penali, specialmente se indicano una propensione a commettere reati della stessa natura di quelli per cui si procede, possono essere un elemento sufficiente e decisivo per giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
Il giudice è obbligato a rispondere a ogni argomentazione della difesa quando nega le attenuanti?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice non è tenuto a considerare e confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi, poiché tale valutazione assorbe e supera implicitamente tutti gli altri.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte di Cassazione non esamini il merito del ricorso. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4109 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4109 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (OBBLIGHI) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale COGNOME deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Firenze il 14/03/2025 in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Rilevato in particolare che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (precedenti penali per rissa e lesioni, che “evidenziano la propensione del soggetto alla commissione di atti di natura violenta, in continuità con quelli di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale ch costituiscono, unitamente ai delitti di detenzione di arma clandestina e di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, l’oggetto del ) presente giudizio”), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altr Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente