Attenuanti Generiche: i Limiti al Potere del Giudice e al Sindacato della Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica realtà del fatto e alla personalità dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi che governano questa materia, chiarendo quando il diniego di tali circostanze è da considerarsi legittimo e non contestabile in sede di legittimità.
Il Caso in Esame: Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che, pur rideterminando la pena al ribasso, aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava la mancata concessione di questo beneficio, riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni già respinte nel grado precedente.
La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente ponderato tutti gli elementi favorevoli all’imputato, limitandosi a giustificare la propria decisione sulla base della gravità dei fatti contestati.
La Valutazione della Corte e le Attenuanti Generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato come la censura mossa dal ricorrente fosse una mera riproduzione di un motivo già adeguatamente confutato dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione del tutto coerente, fondando la sua decisione su due pilastri: la gravità oggettiva dei fatti e la complessiva ponderazione del trattamento sanzionatorio, che includeva già una riduzione della pena.
I Limiti del Sindacato di Legittimità
Il punto cruciale dell’ordinanza risiede nella riaffermazione di un principio consolidato: la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Tale giudizio diventa insindacabile in Cassazione se supportato da una motivazione che non sia manifestamente illogica o contraddittoria. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente le prove e gli atti processuali.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità richiamando la sua costante giurisprudenza. In primo luogo, ha evidenziato che non è necessario, per il giudice di merito, prendere in considerazione e analizzare esplicitamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti. È sufficiente che la motivazione del diniego si concentri sugli elementi ritenuti decisivi e rilevanti ai fini della decisione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente individuato nella gravità dei fatti l’elemento preponderante e ostativo alla concessione del beneficio.
In secondo luogo, la Cassazione ha ribadito che una motivazione esente da manifesta illogicità, come quella fornita dalla Corte d’Appello, rende la scelta sul diniego delle attenuanti non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso, pertanto, si configurava come un tentativo di ottenere una nuova e non consentita valutazione del merito della vicenda.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la discrezionalità del giudice di merito nel concedere le attenuanti generiche è molto ampia. La decisione di negarle è difficilmente attaccabile in Cassazione, a condizione che sia supportata da una motivazione logica e coerente, anche se sintetica. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente elencare elementi a favore del proprio assistito, ma è necessario dimostrare l’illogicità manifesta del ragionamento del giudice che li ha ritenuti non prevalenti rispetto agli elementi di segno contrario, come la gravità del reato. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità.
Quando un giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando fornisce una motivazione esente da manifesta illogicità, basandosi su elementi decisivi come la gravità dei fatti contestati.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di un giudice sul diniego delle attenuanti generiche?
No, la decisione è insindacabile in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è logica e non manifestamente errata. La Cassazione non può entrare nel merito della valutazione.
Per negare le attenuanti, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli che considera decisivi o più rilevanti per la sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15494 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15494 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLi dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dall Corte di appello,che ha messo in evidenza la gravità dei fatti contestati, evenienza ch unitamente alla rideterminazione al ribasso della pena, dà ampiamente conto della ponderazione complessiva in ordine al trattamento sanzionatorio;
che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allorché è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419), visto che non è necessario che il giudice d merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili d essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi o rilevanti (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in l’avore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024.