Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il Diniego in Assenza di Elementi Positivi
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per negare le attenuanti, è sufficiente la semplice assenza di elementi positivi meritevoli di valutazione, senza che sia necessaria la presenza di circostanze negative. Analizziamo la vicenda processuale che ha portato a questa importante precisazione.
I Fatti del Caso: Un Ricorso per Reato Fiscale
Il caso riguarda un imprenditore condannato dalla Corte d’Appello di Firenze per il reato di dichiarazione infedele, previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2000. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi principali:
1. Una presunta violazione di legge riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
2. L’utilizzo di presunzioni da parte dei giudici di merito per fondare la condanna.
3. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
4. Il diniego delle attenuanti generiche.
La difesa sosteneva, in sintesi, che la condanna fosse basata su una ricostruzione errata dei fatti e che, in ogni caso, la condotta fosse così lieve da non meritare una sanzione penale o, quantomeno, da giustificare una pena ridotta.
L’Analisi della Corte e il Diniego delle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le doglianze della difesa con argomentazioni precise.
La Valutazione dei Fatti: Competenza Esclusiva del Giudice di Merito
I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché miravano a una rivalutazione delle prove e a una nuova ricostruzione dei fatti. La Suprema Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio, ma di controllo sulla corretta applicazione della legge. Se la motivazione della sentenza d’appello è logica, coerente e completa, come nel caso di specie, la valutazione dei fatti non può essere messa in discussione in sede di legittimità. I giudici hanno inoltre chiarito che la condanna non si basava su mere presunzioni tributarie, ma su accertamenti concreti effettuati sui conti correnti bancari, che mostravano versamenti privi di giustificazione economica.
La Particolare Tenuità del Fatto: Esclusa la Occasionalità
Anche il terzo motivo è stato respinto. La Corte ha confermato la decisione dei giudici d’appello di escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La condotta non poteva essere considerata occasionale, poiché anche nell’anno precedente a quello contestato erano stati accertati ricavi non dichiarati per oltre 115.000 euro. Sebbene tale importo non avesse superato la soglia di punibilità penale per quell’annualità, dimostrava una tendenza all’evasione fiscale, incompatibile con il requisito dell’occasionalità richiesto dalla norma.
Le Motivazioni della Decisione
Il punto centrale dell’ordinanza risiede nella motivazione con cui è stato confermato il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha affermato che il giudice di merito ha correttamente evidenziato la “carenza di elementi favorevoli” all’imputato. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (tra cui Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021), la Corte ha ribadito che l’applicazione delle attenuanti generiche non è un diritto che scaturisce automaticamente dall’assenza di elementi negativi (come precedenti penali). Al contrario, essa richiede la presenza di elementi di segno positivo, che devono essere concretamente allegati e provati dalla difesa.
In altre parole, non è compito del giudice andare alla ricerca di ragioni per ridurre la pena. Spetta all’imputato fornire elementi che dimostrino un suo particolare merito, una condotta processuale collaborativa, o altre circostanze positive che possano giustificare un trattamento sanzionatorio più mite. L’assenza di tali elementi legittima pienamente il diniego delle attenuanti, senza che il giudice debba specificare ulteriori ragioni negative.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che il ricorso per cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto e non può essere utilizzato come un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. In secondo luogo, chiarisce in modo inequivocabile l’onere che grava sulla difesa per ottenere le attenuanti generiche: è necessario dimostrare attivamente l’esistenza di circostanze positive e favorevoli. La semplice assenza di elementi negativi, come una fedina penale pulita, non è di per sé sufficiente a fondare un diritto alla riduzione della pena.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito?
No, il ricorso in Cassazione non può avere ad oggetto una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione dei fatti. La Corte si limita a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Per ottenere le attenuanti generiche è sufficiente non avere elementi negativi a proprio carico?
No. Secondo la Corte, la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi (es. assenza di precedenti). Richiede, invece, la presenza di elementi di segno positivo che giustifichino una riduzione della pena, e l’onere di allegare tali elementi spetta alla difesa.
Quando un reato può essere considerato di ‘particolare tenuità’ e quindi non punibile?
Un reato può essere considerato di particolare tenuità (ai sensi dell’art. 131-bis c.p.) quando l’offesa è minima e la condotta è occasionale. Nel caso esaminato, la Corte ha escluso l’occasionalità perché l’imputato aveva evaso le imposte anche nell’anno precedente, dimostrando una non sporadicità del comportamento illecito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3476 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3476 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 19/11/1987
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 4 d. 74/2000, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all’affermazi della responsabilità, con il secondo motivo, violazione di legge, essendosi i giudici di m avvalsi di presunzioni, con il terzo, lamenta il mancato riconoscimento della causa di n punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., con il quarto, diniego delle circostanze a generiche.
La prima e la seconda doglianza non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione d riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insind in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di s dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fat precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzion difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si de dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che l’accertamento non è avvenuto mediante ricorso a presunzioni tributarie, ma sulla base degli accertamenti effettua sui conti correnti bancari, che risultavano sforniti di giustificazione economica, che per neppure l’imputato non ha fornito.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di punibilità della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in cassazione ove siano so da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni d decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da riteners adeguata, avendo la Corte territoriale escluso la occasionalità della condotta, posto che anc nell’anno antecedente a quello contestato, erano stati riscontrati ricavi in nero per oltre 115.000,00, risultanti dai versamenti bancari, sebbene non rilevanti penalmente per mancato raggiungimento della soglia di punibilità.
Infine, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice a qu evidenziato la carenza di elementi favorevoli, neppure allegati in sede di ricorso per cassazio Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in quanto l’applicazione delle circostanze attenua generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assen legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021 Rv. 281590 – 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01).
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Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’o delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/10/2024
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