Attenuanti Generiche: la Cassazione chiarisce i limiti del diniego
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice penale per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Con la recente ordinanza n. 15474 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il diniego delle attenuanti è legittimo e non può essere messo in discussione in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente, specialmente quando si basa sull’assenza di pentimento dell’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente lamentava un trattamento sanzionatorio eccessivo e, soprattutto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sosteneva che la pena fosse sproporzionata e che il diniego delle attenuanti non fosse adeguatamente giustificato. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già confutato tali censure, evidenziando come la pena, di poco superiore al minimo, fosse giustificata dalla gravità dei fatti e come l’assenza di resipiscenza e di condotte riparatorie fosse determinante per negare le attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi del ricorso fossero una mera riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti nel grado precedente. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Valore della Motivazione Logica sulle Circostanze Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui la valutazione del giudice di merito sulla concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in Cassazione, a condizione che sia supportata da una motivazione priva di manifesta illogicità. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto pienamente logica la scelta dei giudici d’appello di basare il diniego su due elementi cruciali:
1. Assenza di resipiscenza: La mancanza di un sincero pentimento da parte dell’imputato è stata considerata un fattore decisivo.
2. Mancanza di condotte riparatorie: L’imputato non aveva posto in essere alcun comportamento volto a rimediare alle conseguenze del reato.
La Cassazione ha inoltre richiamato la sua giurisprudenza consolidata, sottolineando che il giudice, nel motivare il diniego, non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti per la sua decisione. In questo modo, si evita che il giudizio di legittimità si trasformi in un terzo grado di merito, cosa non permessa dall’ordinamento.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: chi intende ottenere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche deve dimostrare con i fatti un cambiamento di rotta rispetto al reato commesso. Il mero silenzio o l’assenza di iniziative riparatorie possono essere interpretati dal giudice come mancanza di pentimento e, di conseguenza, giustificare un diniego. Per gli avvocati, ciò significa che un ricorso per Cassazione basato esclusivamente sulla riconsiderazione di questi aspetti, già valutati logicamente dal giudice di merito, ha scarsissime probabilità di successo e rischia di concludersi con una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure mosse dall’imputato erano una semplice riproduzione di quelle già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte di Appello, e la decisione impugnata era basata su una motivazione logica e non contestabile in sede di legittimità.
È sufficiente la mancanza di pentimento per negare le circostanze attenuanti generiche?
Sì, secondo questa ordinanza, l’assenza di resipiscenza (pentimento) e di condotte riparatorie è un elemento determinante che può legittimamente fondare la decisione del giudice di negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato quando decide sulle attenuanti generiche?
No, la Corte ha ribadito che non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi e rilevanti per la decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15474 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identic censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, quanto al primo aspetto, come la pena individuata in misura appena al di sopra del minimo edittale ed i relativi aumenti per la continuazione interna ed esterna, trovassero giustificazione nella gra dei fatti, quanto alle circostanze generiche, come determinante si rivelasse l’assenza resipiscenza e di condotte riparatorie;
osservato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allorché è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419), visto che non è necessario che giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, pren in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevab atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi o rilevanti (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ch euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024.