Attenuanti generiche: la discrezionalità del giudice e i limiti del ricorso
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta uno snodo cruciale nel processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 16897/2024, offre un’importante occasione per approfondire i criteri con cui il giudice di merito può negarne la concessione e i limiti del sindacato di legittimità su tale decisione.
Il caso in esame: dal furto aggravato al ricorso in Cassazione
Il procedimento trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato, confermata sia in primo grado che in appello. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. Nello specifico, l’unico motivo di doglianza riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, una decisione che, a dire del ricorrente, non era stata adeguatamente giustificata.
La decisione della Suprema Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la motivazione fornita dalla Corte d’Appello di Catania nel negare le attenuanti generiche era del tutto priva di illogicità manifeste. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che delinea con chiarezza l’ambito della discrezionalità del giudice di merito e i confini del successivo controllo in sede di Cassazione.
Le motivazioni
Il cuore della pronuncia risiede nella riaffermazione di un importante principio di diritto. La Cassazione ha spiegato che il giudice, nel decidere se concedere o meno le attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in esame e a confutare punto per punto tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti processuali. È invece sufficiente che egli motivi la sua scelta facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi o, comunque, più rilevanti ai fini della decisione.
Una volta che il giudice ha operato questa valutazione e ha fornito una giustificazione logica e coerente per il suo diniego, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione. In sostanza, il potere discrezionale del giudice di merito è molto ampio, e il suo operato può essere censurato in sede di legittimità solo se la motivazione risulta palesemente illogica, contraddittoria o carente, non per il semplice fatto di non aver considerato ogni singolo dettaglio a favore dell’imputato.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la battaglia per il riconoscimento delle attenuanti generiche si gioca principalmente nei gradi di merito. Per la difesa, non è sufficiente elencare una serie di circostanze potenzialmente favorevoli, ma è necessario argomentare in modo convincente sulla loro rilevanza e sul loro peso decisivo. Il ricorso in Cassazione per vizio di motivazione su questo punto ha scarse probabilità di successo se la decisione del giudice d’appello è supportata da un ragionamento coerente, anche se sintetico. La decisione finale ha comportato, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della definitività del giudizio.
Perché il ricorso sul diniego delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello, nel negare le attenuanti, fosse logica e priva di vizi evidenti. Pertanto, il motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli argomenti della difesa quando decide sulle attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che basi la sua decisione su quelli ritenuti decisivi o rilevanti, fornendo una motivazione coerente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16897 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16897 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;
che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione con riguardo all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 e 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ric.orso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 marzo 2024
Il Presidente
Il
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