Attenuanti Generiche: La Valutazione del Giudice sulla Personalità dell’Imputato
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 16737/2024) offre un importante chiarimento sui criteri che legittimano il diniego di tali circostanze, focalizzando l’attenzione sulla valutazione della personalità dell’imputato e sulla sufficienza della motivazione del giudice. Questo provvedimento ribadisce un principio consolidato, fondamentale per comprendere i limiti del sindacato di legittimità in materia.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che, tra le altre cose, aveva confermato la decisione di non concedergli le attenuanti generiche. L’unico motivo di ricorso si concentrava proprio su questo punto, contestando la mancata applicazione delle attenuanti e, di conseguenza, la determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamentava, in sostanza, che il giudice non avesse adeguatamente valorizzato gli elementi a suo favore.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche secondo la Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si fonda su un principio di diritto consolidato e di grande rilevanza pratica. La Corte ha specificato che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una terza valutazione del merito dei fatti. La contestazione sulla mancata concessione delle attenuanti non è ammissibile in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è esente da vizi logici evidenti.
Il Principio di Diritto sulla Motivazione
Il punto cruciale dell’ordinanza risiede nella riaffermazione di un importante principio: il giudice, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti processuali. È, invece, sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque più rilevanti per la decisione. Tutti gli altri elementi non espressamente menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione complessiva.
Le Motivazioni della Corte
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha riscontrato che il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione di questo principio. La decisione di negare le attenuanti era stata fondata su due elementi chiave: l’assenza di elementi di segno positivo e la personalità negativa dell’imputato. Questa valutazione, secondo la Suprema Corte, costituisce una motivazione adeguata e logica, sufficiente a sorreggere la decisione di diniego. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida l’orientamento secondo cui la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. Il sindacato della Corte di Cassazione è limitato al controllo della logicità e della coerenza della motivazione, senza poter entrare nel merito delle scelte effettuate. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare elementi a favore dell’imputato, ma è necessario dimostrare l’illogicità manifesta della valutazione del giudice che li abbia ritenuti non decisivi a fronte di elementi negativi prevalenti, come una personalità incline al delitto.
Quando un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando la sua decisione si basa su una motivazione logica e priva di vizi, fondata su elementi ritenuti decisivi, come l’assenza di aspetti positivi e la personalità negativa dell’imputato.
La motivazione del diniego delle attenuanti generiche deve analizzare tutti gli elementi presentati dalla difesa?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice analizzi e confuti ogni singolo elemento favorevole. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione, poiché gli altri si considerano implicitamente superati.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16737 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16737 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e, dunque, la complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 1 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che il giudice di merito ha fatta corretta applicazione del principio sopra enunciato richiamando l’assenza di elementi di segno positivo e la negativa personalità dell’imputato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 febbraio 2024