Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Diniego
In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso che solleva questioni importanti sia in ambito processuale che sostanziale, con un focus particolare sui criteri per la concessione o il diniego delle attenuanti generiche. La decisione offre spunti fondamentali per comprendere i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito del giudice. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Perugia. Il ricorrente basava la sua impugnazione su due motivi principali:
1. Irregolarità della notifica: Si contestava la validità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, sostenendo che la procedura non fosse stata eseguita correttamente, anche in assenza di una sua elezione di domicilio.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava il fatto che la Corte d’Appello non avesse applicato le circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione del diniego carente o ingiusta.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Motivazioni
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le ragioni giuridiche alla base di questa decisione.
La questione della notifica
Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno accertato che la procedura di notificazione a mezzo posta era stata eseguita nel pieno rispetto delle norme del codice di procedura penale, in particolare dell’art. 157. La Corte ha sottolineato un punto cruciale: la corretta esecuzione della notifica secondo le modalità previste dalla legge rende la stessa pienamente valida, a nulla rilevando il fatto che l’imputato non avesse mai eletto un domicilio. Questo conferma la rigidità e l’oggettività delle procedure notificatorie, pensate per garantire la conoscibilità legale degli atti processuali.
Il diniego delle attenuanti generiche in Cassazione
Il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La valutazione circa la concessione o meno delle attenuanti è una prerogativa esclusiva del giudice di merito, il cui giudizio può essere censurato in Cassazione solo in caso di motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione (richiamata alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata) ritenuta esente da vizi logici evidenti. La Suprema Corte ha colto l’occasione per riaffermare un importante orientamento giurisprudenziale: per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in esame e confuti analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti. È invece sufficiente che si soffermi sugli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione, in quanto la scelta di tali elementi implica, implicitamente, la svalutazione di tutti gli altri.
le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione di inammissibilità su due pilastri. Per quanto riguarda la notifica, ha ritenuto che la procedura seguita dall’incaricato fosse conforme alle prescrizioni dell’art. 157, commi 1 e 8, del codice di procedura penale. La regolarità formale della procedura è stata considerata sufficiente a garantire la validità dell’atto, rendendo irrilevante la mancata elezione di domicilio da parte dell’imputato. Sul secondo punto, la Corte ha specificato che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il sindacato della Cassazione è limitato al controllo della logicità della motivazione. In questo caso, la sentenza impugnata presentava una motivazione giudicata coerente e non palesemente illogica. La Corte ha inoltre ribadito il principio secondo cui il giudice, nel negare le attenuanti, può limitarsi a indicare gli elementi ritenuti preponderanti e decisivi, senza dover contro-argomentare su ogni singolo aspetto favorevole all’imputato.
le conclusioni
Questa ordinanza consolida l’orientamento secondo cui il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti processuali. Le decisioni dei giudici di merito, specialmente quelle basate su valutazioni discrezionali come la concessione delle attenuanti generiche, sono difficilmente scalfibili se supportate da una motivazione logica e coerente. Per l’imputato che intende contestare tale diniego, non è sufficiente prospettare una diversa interpretazione degli elementi a suo favore, ma è necessario dimostrare un vizio grave e manifesto nel ragionamento del giudice. La decisione ribadisce, infine, la centralità del rispetto delle forme procedurali per la validità degli atti, come nel caso della notificazione.
Una notifica è valida se l’imputato non ha eletto domicilio?
Sì, secondo la Corte la notifica è valida se è stata eseguita rispettando le procedure previste dalla legge (in questo caso, l’art. 157 c.p.p.), indipendentemente dal fatto che l’imputato abbia eletto un domicilio.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e sfavore?
No. La Corte ha ribadito che non è necessario. Per motivare il diniego, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi che considera decisivi, poiché questa valutazione supera implicitamente tutti gli altri elementi dedotti dalle parti.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo entro limiti molto stretti. Non si può chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti. L’impugnazione è ammissibile solo se si dimostra che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o assente, vizio che nel caso di specie non è stato ravvisato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15262 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ;
considerato che il primo motivo di ricorso che contesta la regolarità della notificazione del decreto di citazione a giudizio all’imputato, è manifestamente infondato avuto riguardo alla corretta osservanza della procedura notificatoria a mezzo posta eseguita dall’incaricato alla notificazione e del compimento della stessa nei modi stabiliti dall’art. 157 co. 1 e 8 cod. proc. pen. a nulla rilevando che l’imputato non abbia mai eletto domicilio;
che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli riten decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
Il presidente