Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Sindacato di Legittimità
L’applicazione delle attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresenta uno degli strumenti più significativi a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica realtà del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri con cui il giudice può motivare il diniego di tali circostanze e i limiti del successivo controllo in sede di legittimità.
Il Caso: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Perugia ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato alcuni elementi favorevoli all’imputato. Il ricorso si basava sull’unico motivo della presunta illegittimità del diniego di tale beneficio.
La Valutazione della Corte e il Principio sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il potere di concedere o negare le attenuanti generiche rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione non può essere riesaminata in sede di Cassazione, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Il Principio di Sufficienza della Motivazione
Il punto cruciale della decisione risiede nel principio di sufficienza della motivazione. La Corte ha specificato che il giudice, nel motivare il diniego delle attenuanti, non è obbligato a prendere in esame e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È sufficiente che egli faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi e rilevanti per la sua decisione. Una volta che il giudice ha esposto un percorso argomentativo logico e coerente per giungere al diniego, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha riscontrato che la sentenza della Corte d’Appello impugnata (pagine 2 e 3) conteneva una motivazione esente da evidenti illogicità. Il giudice di secondo grado aveva fornito una giustificazione adeguata per la sua scelta di non applicare l’art. 62-bis c.p., basandola su elementi ritenuti preponderanti. Di conseguenza, il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti in sede di legittimità è stato respinto, poiché tale operazione non è consentita alla Suprema Corte.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la battaglia per il riconoscimento delle attenuanti generiche si gioca prevalentemente nei gradi di merito. Per la difesa, è fondamentale presentare elementi concreti e significativi che possano influenzare positivamente la discrezionalità del giudice. Per l’accusa, è sufficiente che il diniego sia ancorato a una motivazione logica e incentrata su aspetti decisivi del caso. La decisione rafforza la discrezionalità del giudice di merito e chiarisce che il ricorso in Cassazione per vizio di motivazione su questo punto ha successo solo in presenza di un’irrazionalità manifesta e non per una semplice diversa interpretazione degli elementi disponibili.
Quando un giudice può negare le attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando ritiene, con valutazione discrezionale, che non sussistano elementi positivi tali da giustificare una riduzione della pena. La sua decisione deve essere supportata da una motivazione logica e non palesemente irragionevole.
Il giudice deve analizzare ogni singolo elemento a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice analizzi e confuti ogni elemento favorevole. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione, implicitamente superando tutti gli altri.
Cosa succede se il ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15259 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15259 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA,
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli rite decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
Il presidente