Attenuanti Generiche: Il Diniego è Legittimo Senza Prova di Meritevolezza
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 26361/2024) chiarisce i confini entro cui il diniego di tale beneficio è da considerarsi legittimo, soprattutto quando l’imputato non dimostra alcun elemento concreto di meritevolezza.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per i reati di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) e per la violazione di obblighi legati a misure di prevenzione. La condanna, emessa in primo grado, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello territoriale. Il punto cruciale del processo di secondo grado era stato il rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
Secondo i giudici di merito, l’imputato non aveva manifestato alcun segno di pentimento o comportamento tale da giustificare una riduzione della pena. Anzi, era stato evidenziato come egli avesse fornito le sue reali generalità solo nel momento in cui era diventato impossibile continuare a nasconderle, dimostrando un atteggiamento puramente opportunistico.
Il Ricorso in Cassazione e le Attenuanti Generiche
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione della sentenza d’appello proprio in relazione al diniego delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato, limitandosi a una motivazione superficiale.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile per più ragioni. In primo luogo, il motivo di ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza introdurre elementi di novità o critiche specifiche sulla violazione di legge. In secondo luogo, la questione sollevata atteneva a una valutazione di merito, preclusa nel giudizio di legittimità, che è compito esclusivo della Cassazione.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha affermato un principio consolidato: per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato due fattori chiave:
1. L’assenza di meritevolezza: L’imputato non aveva tenuto alcun comportamento che potesse essere interpretato come un segnale positivo. La scelta di rivelare la propria identità non era stata spontanea, ma una conseguenza inevitabile della situazione, priva quindi di valore ai fini della concessione del beneficio.
2. La gravità del fatto: Il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale è stato considerato di ‘significativa gravità’, un elemento che, di per sé, può giustificare un trattamento sanzionatorio più rigoroso e, di conseguenza, il diniego delle attenuanti.
La motivazione della Corte d’Appello è stata quindi giudicata congrua e logica, immune da vizi censurabili in sede di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce che le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma un beneficio che deve essere ‘meritato’. La loro concessione dipende da una valutazione complessiva del giudice che tiene conto non solo della gravità del reato, ma anche della condotta post-delictum e della personalità dell’imputato. La semplice richiesta, non supportata da elementi concreti che dimostrino un cambiamento o una presa di coscienza, non è sufficiente. Per i difensori, ciò significa che la richiesta di attenuanti deve essere sempre supportata da prove fattuali che evidenzino aspetti positivi della personalità del proprio assistito, idonei a bilanciare la gravità della condotta illecita.
È sufficiente ripetere gli stessi motivi di appello nel ricorso per cassazione?
No, il ricorso per cassazione non può limitarsi a replicare i motivi già presentati in appello senza aggiungere nuovi elementi di critica sulla violazione di legge. In caso contrario, il ricorso viene considerato inammissibile.
Perché sono state negate le attenuanti generiche in questo caso?
Le attenuanti generiche sono state negate perché l’imputato ha rivelato la sua vera identità solo quando non poteva più nasconderla, non ha mostrato alcun comportamento che dimostrasse una effettiva meritevolezza del beneficio, e il reato di false dichiarazioni è stato ritenuto di significativa gravità.
Cosa significa per la Corte che un motivo di ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che le ragioni presentate nel ricorso sono prive di qualsiasi fondamento giuridico in modo così evidente da non richiedere un esame approfondito. La Corte di Cassazione, in questi casi, dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26361 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26361 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOTTA DI LIVENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 73 d.lgs. 159/2011 (fa commessi in Cesena l’8 aprile 2021);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione in riferimento al confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con il corrispondente motivo di gravame, pur correttame congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti dec o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso che sussistessero i presupposti per il riconoscimento del beneficio richies non avendo esibito l’imputato – che si era indotto a declinare le proprie reali generalità solo quando ormai non era possibile fare altrimenti, perché sarebbero state inevitabilmente disvelate – con i propri comportamenti alcun elemento di effettiva meritevolezza ed essendo il fatt integrativo del delitto di cui all’art. 495 cod. pen. caratterizzato da significativa gravità)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente