Attenuanti Generiche: La Cassazione chiarisce i limiti del diniego
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Ma quali sono i limiti della discrezionalità del giudice nel negarle? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fa luce sui requisiti di motivazione necessari per un diniego legittimo, confermando un principio consolidato.
Il caso in esame
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza di una Corte d’Appello che, tra le altre cose, aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche. L’unico motivo di ricorso si concentrava proprio su questo punto, lamentando un presunto difetto di motivazione da parte dei giudici di merito.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi a favore dell’imputato che avrebbero potuto giustificare una riduzione di pena.
La decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo privo di “concreta specificità” e “manifestamente infondato”. Con questa decisione, i giudici hanno ribadito un importante principio relativo all’obbligo di motivazione. Quando si tratta di negare le attenuanti generiche, non è richiesto al giudice un esame analitico e minuzioso di ogni singolo elemento, sia esso favorevole o sfavorevole all’imputato.
La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza tipica della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un orientamento giurisprudenziale ormai solido. I giudici hanno spiegato che, per ritenere legittimo il diniego delle attenuanti, è sufficiente che la sentenza impugnata fornisca un “congruo riferimento” a due possibili scenari:
1. La presenza di elementi negativi ritenuti decisivi (es. la gravità del fatto, la personalità dell’imputato, precedenti penali).
2. La semplice assenza di elementi positivi meritevoli di apprezzamento.
Nel momento in cui il giudice basa la sua decisione su una di queste valutazioni, tutti gli altri elementi (anche quelli favorevoli evidenziati dalla difesa) si considerano implicitamente superati e disattesi. Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva correttamente evidenziato proprio “l’assenza di elementi positivamente apprezzabili”, rendendo la sua motivazione completa e non censurabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica. Un ricorso per Cassazione basato sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non può limitarsi a riproporre gli elementi a favore dell’imputato. Per avere una possibilità di successo, è necessario dimostrare un vizio logico o una carenza manifesta nella motivazione del giudice di merito. Se il giudice ha giustificato il diniego in modo coerente, facendo leva su aspetti negativi o sulla mancanza di aspetti positivi, la sua decisione è difficilmente attaccabile. La difesa deve quindi concentrarsi sull’individuazione di eventuali contraddizioni o illogicità nel ragionamento del giudice, piuttosto che sulla semplice elencazione di circostanze favorevoli.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente una motivazione adeguata.
Cosa è sufficiente per motivare correttamente il diniego delle attenuanti generiche?
È sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi oppure alla semplice assenza di elementi positivi che possano essere apprezzati ai fini di una riduzione della pena.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29003 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29003 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricors . o proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è privo di concreta specificità e, comunque, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4 sull’assenza di elementi positivamente apprezzabili);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.