Attenuanti Generiche: La Cassazione sul Diniego Motivato
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e il diniego deve essere correttamente motivato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti del sindacato di legittimità sulla decisione del giudice di merito, chiarendo cosa costituisce una motivazione sufficiente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una donna, condannata in primo e secondo grado per il reato di furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose, dalla commissione del fatto da parte di più persone e dall’aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. La Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale.
L’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: lamentava l’assenza o l’illogicità della motivazione con cui i giudici di merito le avevano negato la concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo di doglianza manifestamente infondato. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità riguardo ai criteri di valutazione per la concessione delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni: Il Principio sulla Concessione delle Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nella riaffermazione di un importante principio di diritto. La Corte di Cassazione ha specificato che il giudice di merito, nel decidere se concedere o meno le attenuanti generiche, non ha l’obbligo di prendere in considerazione e analizzare minuziosamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti processuali.
È invece sufficiente che il giudice fondi la sua decisione su quegli elementi che ritiene decisivi o comunque più rilevanti ai fini della valutazione. Una volta che il giudice ha esposto una motivazione logica e coerente basata su tali elementi, tutti gli altri argomenti, anche se non espressamente menzionati, si considerano implicitamente disattesi o superati. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione (a pagina 9, paragrafo 2, lettera b) esente da vizi di illogicità manifesta, rendendo così il ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia consolida l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. Per la difesa, ciò significa che, per contestare efficacemente un diniego in sede di legittimità, non è sufficiente elencare gli elementi positivi che il giudice avrebbe trascurato. È invece necessario dimostrare che la motivazione fornita sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
La decisione sottolinea come il giudizio della Cassazione non entri nel merito della scelta (che resta di competenza esclusiva del giudice dei primi due gradi), ma si limiti a un controllo sulla legalità e sulla coerenza logica del ragionamento esposto nella sentenza. Pertanto, una motivazione sintetica ma incentrata su elementi ritenuti preponderanti è da considerarsi pienamente legittima.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi favorevoli all’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti.
Cosa è sufficiente per motivare il diniego delle attenuanti generiche?
È sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Tale valutazione, se non manifestamente illogica, fa sì che tutti gli altri elementi non menzionati siano considerati implicitamente superati.
Qual è stato l’esito del ricorso in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo è stato giudicato manifestamente infondato. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28875 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28875 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 nn.2 e 5, 61 n.7 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo, con cui la ricorrente lamenta l’assenza e/o l’illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 par.2 lett. b della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024 I sonsigliere estensore e
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