Attenuanti generiche: la Cassazione chiarisce i limiti della motivazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, capace di incidere profondamente sull’entità della pena. Tuttavia, cosa accade quando il giudice nega la loro concessione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 28833 del 2024, offre un’importante lezione sulla sufficienza della motivazione in caso di diniego, ribadendo un principio consolidato.
Il caso in esame: un ricorso contro il diniego
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’unico motivo di doglianza riguardava proprio il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato la sua decisione, omettendo di considerare elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La valutazione delle attenuanti generiche secondo la Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo ‘manifestamente infondato’. La decisione si allinea perfettamente con l’orientamento giurisprudenziale dominante in materia. I giudici di legittimità hanno sottolineato un punto cruciale: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a un’analisi capillare di ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso dagli atti processuali.
Le motivazioni della Corte Suprema
La Corte ha spiegato che, per una motivazione congrua e legittima, è sufficiente che il giudice si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi per la sua valutazione. In alternativa, può basare la sua decisione sulla semplice assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione.
Questo approccio implica che, una volta che il giudice ha fornito un riferimento logico e coerente a tali aspetti (siano essi la gravità del fatto, la personalità dell’imputato, o la sua condotta processuale), tutti gli altri elementi di segno opposto si considerano implicitamente superati e disattesi. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha riscontrato che la Corte d’Appello aveva seguito proprio questo iter logico-giuridico, rendendo il suo diniego immune da censure.
Conclusioni: le implicazioni pratiche
La pronuncia in esame conferma che la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche è molto ampia. Per l’imputato che si vede negare questo beneficio, le possibilità di un ricorso vittorioso in Cassazione sono limitate. L’appello avrà successo solo se si riesce a dimostrare un vizio logico manifesto o una totale assenza di motivazione nella decisione del giudice precedente. Non basta, quindi, lamentare la mancata valorizzazione di alcuni elementi favorevoli se il giudice ne ha evidenziati altri, di segno contrario, ritenendoli prevalenti e decisivi. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando un giudice può legittimamente negare le circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando fornisce una motivazione congrua, basata su elementi negativi ritenuti decisivi o sulla semplice assenza di elementi positivi che giustifichino una riduzione della pena.
Per respingere la richiesta di attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente un riferimento logico agli elementi negativi considerati decisivi.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso in Cassazione sul diniego delle attenuanti che viene giudicato manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28833 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME COGNOME NOME NATO IN TUNISIA IL DATA_NASCITA) CUI 062KXVE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826), non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (v. pag. 6);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2024.