Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Valutazione del Giudice
L’applicazione o meno delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati e discrezionali nel processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i principi che governano questa materia, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità sulla decisione del giudice di merito. La pronuncia in esame offre spunti fondamentali per comprendere perché un ricorso basato unicamente su questo motivo possa essere dichiarato inammissibile.
Il Caso in Esame: un Ricorso contro il Diniego
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego della concessione delle attenuanti generiche. L’unico motivo di ricorso si fondava proprio sulla contestazione di tale mancata applicazione, ritenuta ingiusta dalla difesa. L’imputato chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare la valutazione compiuta nei gradi di merito e di applicare la riduzione di pena prevista.
La Decisione della Cassazione sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di tale scelta si basa su due pilastri fondamentali: l’insindacabilità della valutazione di merito in sede di legittimità e la manifesta infondatezza del ricorso stesso. La Corte ha sottolineato che contestare il diniego delle attenuanti generiche non è consentito davanti alla Cassazione quando la motivazione del giudice precedente è immune da vizi logici evidenti. In altre parole, se la spiegazione fornita dal giudice di merito è coerente e plausibile, la Suprema Corte non può intervenire per sostituire la propria valutazione a quella già effettuata.
Le Motivazioni della Scelta
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli all’imputato che emergono dagli atti. È invece sufficiente che egli indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque più rilevanti per la sua decisione. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato la “mancata emersione di elementi positivi afferenti alla condotta costituente reato”. Questa motivazione, seppur sintetica, è stata ritenuta completa e logica, e dunque insindacabile. Facendo riferimento a questo elemento negativo (l’assenza di aspetti positivi), il giudice ha implicitamente superato e disatteso tutti gli altri eventuali elementi di segno contrario. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la vasta discrezionalità del giudice di merito nella concessione delle attenuanti generiche. Per gli avvocati, ciò significa che un ricorso in Cassazione basato esclusivamente su questo punto ha scarse probabilità di successo, a meno che non si riesca a dimostrare una palese illogicità o una contraddittorietà manifesta nella motivazione della sentenza impugnata. Non basta lamentare una valutazione ritenuta ingiusta; è necessario individuare un vizio argomentativo macroscopico. La pronuncia rafforza l’idea che la valutazione della personalità dell’imputato e delle circostanze del reato è un compito che spetta primariamente a chi ha gestito il processo nelle fasi di merito, e la Corte di Cassazione interviene solo come custode della corretta applicazione della legge, non come un terzo giudice del fatto.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, secondo questa ordinanza, non è possibile farlo in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è esente da evidenti illogicità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e sfavore dell’imputato?
No. La Corte ha specificato che è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o più rilevanti per motivare il diniego, superando e disattendendo implicitamente tutti gli altri.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso di questo tipo?
L’ordinanza stabilisce che il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3977 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3977 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1978
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazio delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità – e manifestamente infondato – in presenza di una motivazione esente da evidenti illogic quale si evidenzia la mancata emersione di elementi positivi afferenti alla condotta reato, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è n che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle part dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunq rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 22 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente