Attenuanti Generiche: La Cassazione Ribadisce i Limiti alla Motivazione del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità per adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 28816/2024) torna su questo tema, chiarendo i confini dell’obbligo di motivazione del giudice nel negare tali circostanze. La decisione offre spunti fondamentali per comprendere come debba essere strutturata una difesa efficace e quali argomenti possano essere considerati realmente decisivi.
Il Fatto Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato tutti gli elementi a favore del proprio assistito, limitandosi a una motivazione ritenuta insufficiente. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a verificare la correttezza logico-giuridica del percorso motivazionale seguito dal giudice di merito.
La Valutazione delle attenuanti generiche da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo ‘manifestamente infondato’. Questa formula indica che i motivi presentati apparivano, fin da una prima analisi, privi di qualsiasi pregio giuridico. Secondo gli Ermellini, la motivazione della Corte d’Appello, pur sintetica, era del tutto esente da vizi di illogicità e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità.
La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in esame e a confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È invece sufficiente che egli indichi quali elementi ha ritenuto decisivi per la sua valutazione, siano essi positivi o negativi.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nel concetto di ‘motivazione implicita’. La Corte ha spiegato che, nel momento in cui il giudice fonda il proprio convincimento su alcuni elementi specifici, tutti gli altri argomenti presentati dalle parti, e non esplicitamente menzionati, devono considerarsi implicitamente superati o ritenuti non rilevanti. Questo approccio risponde a un’esigenza di economia processuale e di focalizzazione sugli aspetti centrali del giudizio.
La Cassazione ha richiamato una serie di precedenti conformi, sottolineando come questa interpretazione sia ormai pacifica. La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, e la sua decisione può essere contestata in Cassazione solo per manifesta illogicità della motivazione, non per il semplice fatto che non siano stati analizzati tutti i dettagli proposti dalla difesa. In sostanza, ciò che conta è che la decisione sia supportata da un ragionamento coerente e non contraddittorio, basato su elementi concreti presenti negli atti processuali.
Conclusioni
L’ordinanza n. 28816/2024 ribadisce un principio di fondamentale importanza pratica. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente elencare una serie di circostanze potenzialmente favorevoli, ma è cruciale argomentare sulla loro effettiva rilevanza e decisività nel contesto specifico. Per il giudice, viene confermato un margine di discrezionalità ampio ma non arbitrario, ancorato all’obbligo di fornire una motivazione che, seppur sintetica, sia logicamente solida. La pronuncia, dunque, orienta la prassi giudiziaria verso una maggiore concretezza e pertinenza argomentativa, scoraggiando ricorsi basati su contestazioni puramente formali della completezza della motivazione.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare ogni singolo elemento a favore dell’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi, anche se ciò significa non menzionare altri aspetti favorevoli sollevati dalla difesa, i quali si considerano implicitamente superati.
Cosa significa che un ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che i motivi dell’appello sono così evidentemente privi di fondamento giuridico che non richiedono un esame approfondito. Nel caso specifico, la contestazione alla motivazione del giudice era palesemente infondata perché la motivazione stessa era logica e in linea con i principi di diritto consolidati.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione?
La persona che ha presentato il ricorso (il ricorrente) viene condannata a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28816 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (pag. 4 della sentenza impugnata), considerato anche il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2024.