Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice di merito. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sui criteri che legittimano il diniego di tali circostanze e sui limiti di impugnazione di tale decisione in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda una condanna per appropriazione indebita, dove la ricorrente contestava, tra le altre cose, proprio la mancata concessione delle attenuanti.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dalla condanna di una persona per il reato di appropriazione indebita, ai sensi dell’art. 646 del codice penale. Nello specifico, l’imputata era stata accusata di aver sottratto somme di denaro versate da alcuni condomini, destinandole a scopi diversi da quelli condominiali. La condanna, emessa in primo grado, veniva confermata anche dalla Corte d’Appello.
Non soddisfatta della decisione, l’imputata presentava ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. La contestazione della sua responsabilità penale, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello illogica.
2. La critica alla quantificazione della provvisionale liquidata in favore della parte civile e, soprattutto, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza di entrambi i motivi di ricorso, fornendo chiarimenti cruciali sulla corretta formulazione dei motivi di appello e sui poteri del giudice di legittimità.
Le Motivazioni: Diniego delle Attenuanti Generiche e Provvisionale
Analizzando le ragioni della decisione, la Corte ha smontato punto per punto le doglianze della ricorrente.
Sulla responsabilità penale: Il primo motivo è stato considerato una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e logica nell’individuare gli ammanchi di denaro e la responsabilità dell’imputata.
Sulla provvisionale e le attenuanti: Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha operato una distinzione netta.
– La provvisionale: la sua quantificazione è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione, specialmente quando, come nel caso di specie, la parte non aveva sollevato motivi specifici d’appello sulle statuizioni civili. Citando un precedente, la Corte ha ricordato che non è necessaria un’espressa motivazione sull’importo se questo rientra nel “danno prevedibile”.
– Le attenuanti generiche: il punto centrale della pronuncia risiede qui. La Corte ha stabilito che il motivo era manifestamente infondato. Il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che faccia riferimento a quegli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. La valutazione espressa dal giudice di merito su questi punti chiave assorbe e supera implicitamente tutti gli altri elementi non menzionati.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali del processo penale. In primo luogo, sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi di quanto già discusso nei gradi precedenti. Un ricorso che non introduce nuovi e pertinenti profili di illegittimità è destinato all’inammissibilità.
In secondo luogo, e più significativamente, consolida l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. Per ottenere una riforma della decisione sul punto, non è sufficiente elencare elementi potenzialmente favorevoli; è necessario dimostrare che la motivazione del giudice sia palesemente illogica o contraddittoria, cosa che in questo caso non è avvenuta. La decisione del giudice di merito di valorizzare alcuni elementi a discapito di altri è, di per sé, una scelta che rientra nel suo potere valutativo e che non può essere messa in discussione in sede di legittimità se adeguatamente motivata, anche in modo sintetico.
Perché il motivo di ricorso sulla responsabilità penale è stato respinto?
La Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato in quanto era una mera reiterazione di doglianze già dedotte e puntualmente respinte dalla Corte di merito, la cui motivazione è stata giudicata congrua e non illogica.
Con quali criteri il giudice può negare le attenuanti generiche?
Il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi o rilevanti. Tale valutazione assorbe e supera tutti gli altri elementi non menzionati.
È possibile contestare in Cassazione l’importo della provvisionale?
No, la determinazione della somma assegnata a titolo di provvisionale è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Inoltre, la Corte ha specificato che il giudice non ha l’obbligo di espressa motivazione se l’importo rientra nell’ambito del danno prevedibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 576 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 576 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SORA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta l’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 646 cod. pen., oltre ad essere reiter di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che ha dato conto degli ammanchi di denaro posti in essere dalla ricorrente in relazione al denaro versato dai condomini e non destiNOME alle spese condominiali ( cfr. ag . 4 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la quantificazione della provvisionale liquidata in favore della parte civile e si deduce, altresì, l’ome giustificazione del diniego delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto la parte non ha sviluppato in merito alle statuizioni civili a motivo di appello e comunque” In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l’obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile” (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, Rv. 285723 – 01);
che con riferimento al diniego delle attenuanti generiche il motivo è manifestamente infondato poiché, al riguardo, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffic che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattes o superati tutti gli altri da tale valutazione ( nella specie cfr. pag. 4 della sent impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18/11/2025