Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il Diniego Basato sui Precedenti Penali
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base alle specificità del caso e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri con cui il diniego di tali circostanze può essere considerato legittimo, specialmente in presenza di una significativa storia criminale dell’imputato.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato gli elementi a suo favore, negandogli così il beneficio di una riduzione di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse pienamente logica e priva di vizi. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: il giudice non è tenuto a un’analisi minuziosa di ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso nel processo.
I Limiti della Motivazione del Giudice
La Corte ha ribadito che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Non è necessaria una disamina analitica di tutti i possibili fattori che potrebbero astrattamente giustificare una diminuzione della pena. Questo orientamento mira a garantire l’efficienza processuale, concentrando l’attenzione del giudicante sugli aspetti più rilevanti per la decisione.
La Valutazione dei Precedenti Penali e della Pericolosità
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano evidenziato due fattori chiave: l’assenza di elementi positivi di valutazione e, al contrario, la presenza di elementi negativi significativi. In particolare, la Corte d’Appello aveva sottolineato la pericolosità dell’imputato, desumendola dai suoi numerosi precedenti penali. Questo profilo negativo è stato considerato un elemento decisivo e sufficiente per escludere la concessione del beneficio.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si allineano a un’ampia giurisprudenza secondo cui la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto, ampiamente discrezionale, affidato al giudice di merito. Il controllo della Corte di legittimità è limitato alla verifica della coerenza logica della motivazione. In questo caso, la Corte d’Appello ha correttamente esercitato la propria discrezionalità, fondando il diniego su elementi concreti e pertinenti, come la storia criminale dell’imputato, indicativa di una personalità non meritevole del trattamento sanzionatorio più mite.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che i precedenti penali e la pericolosità sociale di un imputato possono costituire una base solida e sufficiente per negare la concessione delle attenuanti generiche. La decisione sottolinea come il giudice, pur dovendo motivare la propria scelta, non sia obbligato a un’analisi enciclopedica di ogni aspetto della vita dell’imputato. È sufficiente che indichi chiaramente gli elementi ritenuti preponderanti che lo hanno condotto a escludere il beneficio, garantendo così una decisione logica e conforme ai principi di diritto.
Per negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e contro l’imputato?
No, non è necessario. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, senza dover prendere in considerazione ogni singolo elemento dedotto dalle parti o rilevabile dagli atti.
I precedenti penali di un imputato possono essere un motivo sufficiente per negare le attenuanti generiche?
Sì. Nel caso esaminato, la Corte ha confermato che l’assenza di elementi positivi, unita alla pericolosità dell’imputato desumibile dai suoi numerosi precedenti penali, costituisce una motivazione valida e sufficiente per negare la concessione di tale beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nell’ordinanza in esame è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41123 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41123 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 5 della impugnata sentenza), anche considerato quanto affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle suddette diminuenti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficie che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti;
che, nella specie, i giudici di appello, conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783), hanno sottolineato l’assenza di elementi positivi e la pericolosità dell’imputato desumibile dai numerosi precedenti penali lui ascritti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.