Attenuanti Generiche: La Cassazione Spiega i Limiti della Motivazione del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui criteri che legittimano il diniego di tale beneficio, chiarendo i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice di merito. Il caso riguarda un ricorso presentato da due imputate condannate per tentato furto in abitazione, le quali contestavano proprio la mancata concessione delle attenuanti.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Mantova nei confronti di due donne per il reato di tentato furto in abitazione in concorso. La sentenza di primo grado è stata successivamente riformata parzialmente dalla Corte di Appello di Brescia, che ha proceduto a una rideterminazione della pena. Nonostante la riforma parziale, la Corte territoriale ha confermato il giudizio di colpevolezza e, punto cruciale della vicenda, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Ricorso in Cassazione e le Attenuanti Generiche
Le imputate hanno deciso di impugnare la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione, affidando il loro ricorso a un unico motivo: la presunta mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente spiegato le ragioni del loro diniego, violando così l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Il Principio di Diritto sul Diniego delle Attenuanti Generiche
La Corte Suprema, nell’analizzare il ricorso, ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella sua giurisprudenza. La valutazione circa la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al controllo della Corte di Cassazione se sorretta da una motivazione esente da vizi logici evidenti. La questione centrale, quindi, non è se le attenuanti dovessero essere concesse, ma se il giudice d’appello ha spiegato in modo logico e coerente perché non lo ha fatto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendoli manifestamente infondati. I giudici supremi hanno sottolineato come, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, una motivazione sul punto esistesse e fosse presente nella sentenza impugnata (specificamente alle pagine 8-9).
Il punto cardine della decisione risiede nell’affermazione di un principio fondamentale: per motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È invece sufficiente che egli faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Una volta effettuata questa valutazione, tutti gli altri elementi, anche se non menzionati esplicitamente, si considerano implicitamente superati o disattesi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente, rendendo l’impugnazione inammissibile in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma la linea rigorosa della Cassazione in materia di attenuanti generiche. Per gli operatori del diritto, emerge una chiara indicazione: un ricorso basato unicamente sul diniego di questo beneficio ha scarse probabilità di successo se la sentenza impugnata contiene una motivazione, anche sintetica, che non presenti palesi illogicità. La decisione rafforza la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione complessiva della personalità dell’imputato e delle circostanze del reato, limitando il sindacato della Suprema Corte alla sola verifica della tenuta logica del ragionamento esposto nel provvedimento.
È possibile ricorrere in Cassazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma il ricorso è consentito solo se la motivazione del giudice di merito è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria. Se esiste una motivazione, anche sintetica ma coerente, che spiega le ragioni del diniego, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato quando nega le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi per la sua decisione, implicitamente superando tutti gli altri non menzionati.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28174 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28174 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASALMAGGIORE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva condannato l’imputata per reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 56, 624-bis cod. pen., rideterminandone la pena;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunziano la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagg. 8-9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente