Attenuanti Generiche: La Motivazione del Giudice è la Chiave
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale, capace di incidere significativamente sull’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i criteri con cui tale potere deve essere esercitato e, soprattutto, i limiti del sindacato di legittimità sulla decisione del giudice di merito. La Suprema Corte ha infatti dichiarato inammissibile un ricorso basato proprio sul diniego di tali circostanze, ribadendo principi consolidati in materia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna, confermata in appello, nei confronti di un individuo ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di false dichiarazioni sulla propria identità (art. 496 c.p.). L’imputato, non rassegnato alla decisione della Corte d’Appello di Genova, ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, il suo gravame non contestava la ricostruzione dei fatti o la sua colpevolezza, ma si concentrava su un unico punto: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Unico Motivo del Ricorso: il Diniego delle Attenuanti Generiche
La difesa dell’imputato ha lamentato un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. A suo dire, i giudici non avrebbero adeguatamente spiegato le ragioni per cui non gli sono state riconosciute le attenuanti generiche, che avrebbero comportato una riduzione della pena. Questo è un motivo di ricorso molto comune, poiché si attacca non il fatto, ma il modo in cui il giudice ha ragionato e giustificato la sua decisione sulla pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè, se l’imputato meritasse o meno le attenuanti), ma si ferma a un livello precedente: l’appello era formulato in modo tale da non poter essere accolto. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su principi giurisprudenziali consolidati. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le argomentazioni della difesa erano generiche e non si confrontavano specificamente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello. In pratica, l’avvocato si è limitato a lamentare il diniego senza smontare punto per punto il ragionamento del giudice precedente.
In secondo luogo, e questo è il cuore della pronuncia, la Cassazione ha ribadito che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche non deve essere necessariamente analitica. Il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che egli indichi gli elementi che ha ritenuto decisivi per la sua valutazione.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione, e la Cassazione l’ha ritenuta esente da ‘manifesta illogicità’. Una volta che la motivazione esiste e non è palesemente irrazionale, essa si sottrae al controllo della Corte di Cassazione, che non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma alcuni punti fermi di grande importanza pratica:
1. Ampia Discrezionalità del Giudice: La valutazione circa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito.
2. Onere della Difesa: Per contestare efficacemente un diniego, non è sufficiente una lamentela generica. È necessario un ricorso che attacchi specificamente la logicità della motivazione, dimostrandone l’irrazionalità manifesta o la totale assenza.
3. Conseguenze dell’Inammissibilità: Un ricorso ‘debole’ o formulato in modo generico non solo non ha speranze di essere accolto, ma comporta anche la condanna a sanzioni pecuniarie che si aggiungono alla pena già inflitta. Pertanto, la scelta di impugnare una sentenza deve essere sempre ponderata con attenzione, valutando la solidità degli argomenti a disposizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le argomentazioni difensive erano generiche e non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici d’appello fosse giustificata da una motivazione logica e non manifestamente illogica.
Un giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti per fondare la sua decisione, superando implicitamente tutti gli altri.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32716 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32716 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME NOME ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale e del delitto di cui all’art. 496 cod. pen.;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; invero, la Corte di merito, nel confermare quanto statuito dal giudice di primo grado, ha chiarito, a pag. 4 del provvedimento impugNOME, le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata nel caso in esame, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2024