Attenuanti generiche: quando il diniego è legittimo
Il tema delle attenuanti generiche è centrale nel diritto penale, rappresentando uno strumento di personalizzazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui criteri che un giudice deve seguire per negarne la concessione, specificando i limiti del suo onere di motivazione. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio la portata di questi principi.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato per il reato di rapina, ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, pur riformando parzialmente una precedente decisione riconoscendo la continuazione con un altro fatto, aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena.
Il ricorrente lamentava, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione proprio in relazione a due punti cruciali:
1. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. L’entità del trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e basato su questioni non esaminabili in sede di legittimità. La decisione si fonda su principi giurisprudenziali consolidati, che vengono qui ribaditi con chiarezza, fornendo una guida preziosa per operatori del diritto e cittadini.
Le Motivazioni: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto la doglianza sulle attenuanti generiche. La Cassazione ha affermato che la motivazione della Corte d’Appello era pienamente conforme ai principi di diritto. In particolare, ha sottolineato due aspetti fondamentali:
1. Selettività della Motivazione: Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli all’imputato. È sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Gli altri elementi, per esclusione, si considerano superati da tale valutazione.
2. Irrilevanza della Sola Incensuratezza: La Corte ha ricordato che, a seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale (operata nel 2008), la sola assenza di precedenti penali non è più un elemento sufficiente per ottenere la concessione delle attenuanti. Il giudice può legittimamente negarle motivando sulla base dell’assenza di elementi o circostanze di segno positivo.
In sostanza, il giudice non è un contabile che deve soppesare ogni singolo dettaglio, ma un valutatore che può fondare la sua decisione sugli aspetti che ritiene più significativi per delineare la personalità dell’imputato e la gravità del fatto.
Le Motivazioni: La Discrezionalità nella Misura della Pena
Anche la critica relativa alla misura della pena è stata giudicata inammissibile e infondata. La Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema: la graduazione della pena, nel rispetto dei limiti di legge e dei principi degli artt. 132 e 133 del codice penale, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo potere discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o del tutto assente, circostanza non riscontrata nel caso di specie.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Dimostra che, per ottenere le attenuanti generiche, non basta non avere precedenti o evidenziare qualche sporadico elemento favorevole. È necessario che emergano dal processo circostanze positive concrete e significative, capaci di influenzare il giudizio del magistrato. Al contempo, conferma che la motivazione del giudice sul diniego non deve essere enciclopedica, ma può concentrarsi sugli aspetti ritenuti cruciali, semplificando e rendendo più incisivo il percorso logico-giuridico che porta alla decisione. Per la difesa, ciò significa che l’argomentazione a sostegno delle attenuanti deve essere mirata e fondata su elementi di reale spessore, piuttosto che su un elenco generico di fattori potenzialmente positivi.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Gli altri elementi si intendono implicitamente disattesi o superati da tale valutazione.
La sola assenza di precedenti penali (incensuratezza) è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. La Corte ha ribadito che, dopo la riforma legislativa del 2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente per la concessione del beneficio, essendo necessaria la presenza di elementi di segno positivo.
La scelta della quantità di pena da applicare può essere criticata in Cassazione?
Di norma no. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Tribunale o Corte d’Appello) e non è sindacabile in Cassazione, a meno che la motivazione fornita sia manifestamente illogica o del tutto assente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35192 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 17/10/2023, che ha riformato la sentenza in data 29/06/2018 del G.i.p. del Tribunale di Noia, riconoscendo la continuazione con il fatto giudicato con la sentenza in data 22/11/2016 del G.i.p. del Tribunale di Noia, così rideterminando la pena inflitta per il reato di rapina.
Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamènte infondato e perché solleva questioni il cui esame non è consentito in sede di lègittimità.
2.1. La manifesta infondatezza attiene alla doglianza relativa a le circostanze attenuanti generiche, atteso che la motivazione della Corte di appe lo è conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevol dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli riten decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. La motivazione è altresì conforme all’ulteriore princip o di diritto, a mente del quale «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato», (Sez. 4 – , Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01).
2.2. La doglianza relativa alla misura della pena -oltre che eminentemente generica e per ciò solo inammissibile- è anche manifestamente infondata perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per e circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati nègli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è acleguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inarnmissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e délla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente