Attenuanti Generiche: l’Assenza di Elementi Positivi Giustifica il Diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 39063 del 2024, offre chiarimenti fondamentali sui criteri che legittimano il diniego di tali circostanze, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato. La decisione sottolinea come l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato sia una ragione sufficiente per non concedere la riduzione di pena prevista dall’art. 62-bis del codice penale.
Il Caso in Esame: Ricorso per Difesa e Attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. I motivi di impugnazione erano due: il primo riguardava una presunta violazione del diritto di difesa per la mancata ammissione di una testimonianza ritenuta decisiva; il secondo lamentava un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La difesa sosteneva che la testimonianza non ammessa fosse cruciale per l’esito del processo e che il giudice di secondo grado non avesse adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato per la concessione delle attenuanti. Il ricorso, tuttavia, è stato giudicato inammissibile dalla Suprema Corte, che ha fornito una motivazione chiara e netta su entrambi i punti.
La Questione Processuale sulla Prova Decisiva
Per quanto riguarda il primo motivo, la Cassazione ha evidenziato come l’eccezione relativa alla mancata assunzione della prova fosse stata sollevata tardivamente. Nel diritto processuale, esistono momenti precisi per contestare le violazioni di norme. Una volta superati tali termini, la violazione si considera ‘sanata’ e non può essere fatta valere in un momento successivo, come nel ricorso per cassazione.
Inoltre, la Corte di Appello aveva comunque fornito una motivazione alternativa, spiegando che la testimonianza richiesta era superflua alla luce delle prove già acquisite. Il ricorrente non ha contestato specificamente questa argomentazione, rendendo il suo motivo di ricorso ‘aspecifico’ e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nel secondo motivo di ricorso. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per negare le attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in esame e a confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o prevalenti.
In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente, immune da vizi. La Suprema Corte ha richiamato il suo orientamento consolidato, secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato semplicemente con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. In altre parole, non è necessario che esistano elementi negativi (come precedenti penali o una condotta processuale negativa); la sola mancanza di elementi positivi (come la confessione, il risarcimento del danno, un buon comportamento) è sufficiente a sostenere la decisione del giudice.
Le Conclusioni della Suprema Corte
L’ordinanza in esame consolida due importanti principi. Sul piano processuale, ribadisce la necessità di sollevare le eccezioni nei tempi e modi previsti dalla legge, pena la decadenza. Sul piano sostanziale, chiarisce che le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma una concessione discrezionale del giudice, il cui diniego è legittimo se non emergono elementi di merito positivi che lo giustifichino. La decisione di rigetto non richiede una disamina analitica di ogni potenziale fattore favorevole, ma una motivazione logica basata sugli aspetti ritenuti più rilevanti. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando può essere negata la concessione delle attenuanti generiche?
La loro concessione può essere legittimamente negata quando mancano elementi o circostanze di segno positivo a favore dell’imputato. Non è necessaria la presenza di elementi negativi; la sola assenza di fattori positivi è una giustificazione sufficiente.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, non è necessario. Secondo la Corte, il giudice di merito, nel motivare il diniego, non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione.
Cosa succede se un’eccezione sulla mancata ammissione di una prova viene sollevata in ritardo?
Se un’eccezione processuale, come quella sulla mancata ammissione di una prova, viene sollevata tardivamente, la violazione si considera ‘sanata’. Di conseguenza, non può più essere fatta valere validamente nelle fasi successive del giudizio, come in sede di ricorso per cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39063 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione del diritto di difesa dell’odierno ricorrente per l’omessa assunzione di prova decisiva (quale la testimonianza della signora NOME COGNOME) è manifestamente infondato, in quanto contesta una violazione di norme processuali tardivamente dedotta e conseguentemente e correttamente ritenuta sanata dalla Corte di appello con motivazione logica ed articolata, non censurabile in questa sede (pag. 4) e con la quale il ricorrente non si confronta (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 271732 – 01; sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210 – 01; sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, COGNOME e altri, Rv. 257891 – 01);;
rilevato che i giudici del gravame (cfr. pag. 4 della impugnata sentenza) sul punto hanno fornito anche una motivazione in subordine del tutto esente da illogicità manifesta, in relazione alla quale è stata evidenziata la superfluità dell ulteriori attività dibattimentali richieste non solo in relazione alla posizi processuale della COGNOME, ma anche in considerazione della superfluità degli esami richiesti tenuto conto degli atti acquisiti, motivazione con la quale il ricorrente n si confronta affatto, così ricadendo nel vizio di aspecifictà;
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art.62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che sul punto, come correttamente osservato dai giudici di appello, deve ribadirsi anche il principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche possa essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024
Il Consigliere Estensore